DOSSIER INGIUSTIZIA
OSSIA: LA MAFIA TI UCCIDE, TI AFFAMA, TI CONDANNA


Del Dr Antonio Giangrande
TENUTO CONTO CHE IN ITALIA NON VI E' GIUSTIZIA SI E' PRESENTATO RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI.
VITTIMA DI UN CONCORSO PUBBLICO TRUCCATO
Da 15 anni (dico 15 anni, una vita) partecipo al concorso di avvocato indetto dal Ministero della Giustizia, che ogni anno si svolge presso ogni Corte di Appello, le cui commissioni sono composte da magistrati, avvocati e professori universitari.
Da 15 anni i miei elaborati sono giudicati sempre con identico voto negativo e senza alcuna motivazione. Il fatto certo è che i miei pareri legali non sono corretti (mancanza di correzioni, glosse, ecc.) e sono dichiarati tali in un tempo che il Tar ha dichiarato estremamente insufficiente.
Da 15 anni il presidente, prima locale e poi nazionale, ed i componenti della commissione d’esame sono quelli che ho denunciato in questi anni per favoritismi durante e dopo le prove selettive.
Da 15 anni sono disoccupato pur capace di esercitare la professione. Ciò ha influito negativamente sulla vita di tutta la mia famiglia, condannata all’indigenza.
Potevo rassegnarmi ad essere un incapace, ma sono diventato, mio malgrado, un esperto in concorsi truccati. Da 15 anni sono destinatario come presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie della disperazioni di tanti altri come me. Per dimostrare la verità, raccolgo le testimonianze da tutta Italia di centinaia di migliaia di candidati vittime dei concorsi truccati tra i più disparati. Testimoni anche autorevoli come possono essere i magistrati o i professori universitari che ambiscono a ruoli superiori. Testimonianze che si sono estese oltre che ai concorsi come la magistratura, notariato ed avvocatura. Le testimonianze denunciano i concorsi truccati in Italia come regime generale di cooptazione nel sistema della classe dirigente o di livello professionale superiore. Chi detiene una pubblica funzione, anche senza merito in virtù di un concorso truccato, è componente di quelle commissioni d’esame, che reiterano il sistema di cooptazione all’interno del regime.
La Corte Costituzionale mi dice: "siamo in Italia, il voto non va motivato e le commissioni sono arbitrarie ed insindacabili".
La Corte di Cassazione mi dice: "siamo in Italia, devi essere giudicato (sui concorsi, ma anche sui procedimenti penali a tuo carico per reati d’opinione) dai magistrati che hai denunciato alle procure e criticato sui giornali. E dato che ti sei ribellato, chiedendo la rimessione dei processi, ti condanno alla pena di 2000 euro".
Il Governo mi dice: "hai ragione facciamo le riforme". Dal 2003 fa girare i compiti in tutta Italia. Il criterio di correzione diventa razzista. Il presidente locale della commissione 1998/2000/2001 estromesso dalla riforma, diventa addirittura presidente nazionale nel 2010.
Il Tar mi dice: "siamo in Italia, ma se la Corte Costituzionale afferma che le commissioni sono insindacabili, la Cassazione mi dice che non vi può essere ricusazione, se il Ministero della Giustizia mi mette come presidente di commissione chi aveva cacciato, io rigetto il tuo ricorso". Ricorso presentato con 1000 euro tra contributo unificato, bolli e spese di notifica. Una tangente a favore di uno Stato che non ti tutela.
Le procure informate con prove e circostanze mi dicono: "è impossibile che le commissioni d’esame abusino dei loro poteri contro di te". Resta il fatto che nessun commissario denunciato e criticato mi ha mai denunciato per calunnia o diffamazione.
Ad oggi la mia speranza è la Corte Europea dei diritti dell’Uomo, se non ci sono italiani di mezzo.
Strano che da 15 anni nessun organo di stampa nazionale ha sostenuto la mia lotta. “Ballarò” di Rai3 ha fatto un servizio mai mandato in onda. “I programmi dell’accesso” della Rai hanno fatto un servizio mai mandato in onda. Soldi dei contribuenti bruciati nel nome della censura.
Qui si rileva che la Corte di Cassazione, nonostante la fondatezza della pretesa, non ha disposto per motivi di Giustizia e di opportunità la rimessione dei processi dell’istante ai sensi dell’art. 45 ss. c.p.p. Oltre al danno vi è la beffa: rigettato e condannato anche alle spese. Si intimidisce il cittadino per disincentivarlo alla presentazione delle istanze di rimessione.
Altresì qui si rileva che la Corte di Cassazione, sistematicamente, rigetta ogni istanza di rimessione da chiunque sia presentata e qualunque ne sia la motivazione.
Inoltre qui si rileva che la Corte Costituzionale legittima per tutti i concorsi pubblici la violazione del principio della trasparenza. Trasparenza, da cui dedurre l’inosservanza delle norme sulla legalità, imparzialità ed efficienza.
QUESTO E’ IL CASO ESEMPLARE DI RITORSIONE PER IL QUALE L’ITALIA MAFIOSA SI DOVREBBE VERGOGNARE.
COSI' SI DIVENTA AVVOCATO O SI IMPEDISCE DI ESSERLO!!!
IN UN CONCORSO PUBBLICO, (COMMISSIONE COMPOSTA DA MAGISTRATI, AVVOCATI E PROFESSORI UNIVERSITARI), I TEMI SCRITTI NON SONO CORRETTI, MA DA 14 ANNI SONO DICHIARATI TALI. DEVI SUBIRE E DEVI PURE TACERE, IN QUANTO NON VI E' RIMEDIO GIUDIZIARIO O AMMINISTRATIVO.
CONCORSI DI AVVOCATO PRESIEDUTI DA CHI E' STATO DENUNCIATO COME PRESIDENTE DI COMMISSIONE LOCALE. LA DENUNCIA E' STATA PRESENTATA ANCHE AL PARLAMENTO. SI E' CHIESTA UNA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE. NONOSTANTE LE INTERROGAZIONI PARLAMENTARI PRESENTATE: TUTTO LETTERA MORTA. COSTUI NON HA POTUTO PIU' PRESIEDERE LA COMMISSIONE LOCALE, PERCHE' E' STATO ESTROMESSO DALLA RIFORMA DEL 2003, E NONOSTANTE CIO' POI E' STATO NOMINATO PRESIDENTE DI COMMISSIONE CENTRALE.
Queste sono le conclusioni del ricorso amministrativo presentato dall’avv. Mirko Giangrande per conto del padre dr. Antonio Giangrande. Ricorso con cui si contestano in fatto e in diritto i giudizi negativi delle prove scritte resi dalle sottocommissioni per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato. Ricorso presentato presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce. Ricorso n. 1240/2011 che per 13 anni nessun avvocato per codardia ha mai voluto presentare. La commissione competente nel 2010 per tali conclusioni ha negato l’accesso al gratuito patrocinio. Il TAR ha rigettato l'istanza di sospensiva nonostante i vizi, mentre per altri candidati l'ha accolta, valutando l'elaborato direttamente nel merito.
CONCLUSIONI
Da quanto analiticamente già espresso e motivato si denota che violazione di legge, eccesso di potere e motivi di opportunità viziano qualsiasi valutazione negativa adottata dalla commissione d’esame giudicante, ancorchè in presenza di una capacità espositiva pregna di corretta applicazione di sintassi, grammatica ed ampia conoscenza di norme e principi di diritto dimostrata dal candidato in tutti e tre i compiti resi.
1. Qui si evince un fatto, da sempre notorio su tutti gli organi di stampa, rilevato e rilevabile in ambito nazionale: ossia la disparità di trattamento tra i candidati rispetto alla sessione d’esame temporale e riguardo alla Corte d’Appello di competenza. Diverse percentuali di idoneità, (spesso fino al doppio) per tempo e luogo d’esame, fanno sperare i candidati nella buona sorte necessaria per l’assegnazione della commissione benevola sorteggiata. Nel Nord Italia le percentuali adottate dalle locali commissioni d’esame sono del 30%, nel sud fino al 60%. Le sottocommissioni di Palermo sono come le sottocommissioni del Nord Italia. I Candidati sperano nella buona sorte dell’assegnazione. La Fortuna: requisito questo non previsto dalle norme.
2. Qui si contesta la competenza dei commissari a poter svolgere dei controlli di conformità ai criteri indicati: capacità pedagogica propria di docenti di discipline didattiche non inseriti in commissione.
3. Qui si contesta la mancanza di motivazione alle correzioni, note, glosse, ecc., tanto da essere contestate dal punto di vista oggettivo da gente esperta nella materia di riferimento.
4. Qui si evince la carenza, ovvero la contraddittorietà e la illogicità del giudizio reso in contrapposizione ad una evidente assenza o rilevanza di segni grafici sugli elaborati, quali glosse, correzioni, note, commenti, ecc., o comunque si contesta la fondatezza dei rilievi assunti, tale da suffragare e giustificare la corrispondente motivazione indotta al voto numerico. Tutto ciò denota l’assoluta mancanza di motivazione al giudizio, didattica e propedeutica al fine di conoscere e correggere gli errori, per impedirne la reiterazione.
5. Altresì qui si contesta la mancanza del voto di ciascun commissario, ovvero il voto riferito a ciascun criterio individuato per la valutazione delle prove.
6. Altresì qui si contesta l’assenza ingiustificata del presidente della Commissione d’esame centrale e si contesta contestualmente l’assenza del presidente della Iª sottocommissione di Palermo.
7. Altresì qui si contesta la correzione degli elaborati in tempi insufficienti, tali da rendere un giudizio composito.
8. Altresì qui si contesta, acclarandone la nullità, la nomina del presidente della Commissione centrale, Avv. Antonio De Giorgi, in quanto espressione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce. Nomina vietata dalle norme.
Inoltre, il metodo, contestato con i motivi indicati in precedenza, è lo stesso che ha inficiato per 13 anni la vana partecipazione del ricorrente al medesimo concorso concluso con giudizi d’inidoneità fondata sugli stessi motivi illegittimi.
QUESTO E’ UN ULTERIORE CASO ESEMPLARE DI RITORSIONE PER IL QUALE L’ITALIA MAFIOSA SI DOVREBBE VERGOGNARE.
Questo è il ricorso di rimessione dei processi per legittimo sospetto presentato dal dr. Antonio Giangrande presso la Corte di Cassazione. Ricorso in 3 parti n. 15395/2011, 15411/2011, 15418/2011. Processi ritorsivi per reati di opinione promossi dai magistrati criticati per intimorire e tacitare chi cerca di ribellarsi.
Questo è il caso esemplare per il quale la Magistratura dovrebbe vergognarsi:
ricorso di rimessione per legittimo sospetto rilevato inammissibile dalla Corte di Cassazione su motivi ritenuti manifestamente infondati.
Uno tra la totalità. Mai un ricorso è stato accolto per non sputtanare l'operato dei colleghi.
Rimessione per legittimo sospetto, se non per palese persecuzione, quando?
Un caso da giurisprudenza.
Difesa della Libertà di Stampa. Magistrati criticati che processano per diffamazione a mezzo stampa: ricusazione dei giudici e richiesta di rimessione dei processi per legittimo sospetto.
Richiesta di Rimessione per legittimo sospetto che il Foro di Taranto possa essere persecutorio nelle sentenze da emettere su cause viziate da anomalie procedurali ed attinenti critiche sull’operato della stessa magistratura tarantina, requirente e giudicante.
Si riporta la richiesta di Rimessione dei processi tenuti a Taranto per legittimo sospetto: Legittimo sospetto che nel luogo in cui devono svolgersi gli attuali processi, più che altro per reati d’opinione, vi sono gravi situazioni locali, altrimenti non eliminabili, tali da turbarne il libero svolgimento, dovute a pesante pregiudizio e grave inimicizia per fatto personale o per solidarietà di colleganza. Gravi situazioni locali fondati su commistione ed intrecci di interessi ed amicizie. Richiesta regolarmente notificata alle parti e presentata alla Corte di Cassazione.
Atto pubblico inserito in pubblici processi giudiziari.
Atto esemplare data la sua peculiarità di interesse pubblico per la sua rarità attinente alla dottrina, didattica e giurisprudenza e pertinente alla libertà di stampa.
Atto pubblico di grande interesse per la stampa nazionale, anche a tutela della categoria. Tra le testate si citano Nuovo Giornale OnLine Newgol.com di Perugia; Caserta 24 Ore di Caserta; Cancello ed Arnone News di Caserta; Brindisi Libera di Brindisi; My Box Tv di Lecce; Idea Radio di Brindisi Nuovo Soldo di Messina. Dalla loro pubblicazione si riporta qui il presente atto.
Strumento con cui si esercita il sacrosanto diritto di critica e di informazione, di cui all’art. 21 della Costituzione. I dati riportati sono pubblici e si basano su: a) la verità dei fatti (oggettiva o “putativa”); b) l’interesse pubblico alla notizia; c) la continenza formale, ossia la corretta e civile esposizione dei fatti. In ossequio al dettato della Suprema Corte.
Strumento adottato per ritorsione e provocazione nello stato psicologico determinato da un fatto ingiusto altrui. In ossequio al codice penale.
ALLA CORTE DI CASSAZIONE
RICHIESTA DI REMISSIONE DEL PROCESSO
PER MOTIVI DI LEGITTIMO SOSPETTO
Art. 45 c.p.p. ss.
Proc. n. 36/3015/09 RGNR, n. 10244/10 RGDT
Imputato Giangrande Antonio
Parti offese Dimitri Giuseppe – Corigliano Renato
Tribunale di Taranto, sezione distaccata penale di Manduria, giudice Frida Mazzuti
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Proc. 5089/05 RGNR, n. 2612/06 GIP, n. 10306/06 RGDT, n. 10346/10 RGDT
Imputato Giangrande Antonio
Parti offese Cavallo Nadia – Famà Placido
Tribunale di Taranto, sezione distaccata penale di Manduria, giudice Vilma Gilli
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Proc. Brindisi 9429/06 RGNR, 1004/07 RGDT;
Taranto 8483/08 RGNR, n. 10329/09 RGDT, n.10018/11 RGDT
Imputato Giangrande Antonio
Parte offesa Santo De Prezzo
Tribunale di Taranto, sezione distaccata penale di Manduria, giudice designando
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Ecc.ma Corte di Cassazione,
il sottoscritto dr. Antonio Giangrande, nato ad Avetrana (TA) il 02/06/1963 ed ivi residente alla via Manzoni, 51, C.F. GNGNTN63H02A514Q, è presidente nazionale dell’Associazione Contro Tutte le Mafie riconosciuta dal Ministero dell’Interno come sodalizio antimafia, iscritta presso la Prefettura di Taranto al n. 3/06. L’Associazione Contro Tutte le Mafie, ONLUS, con il suo sito di inchieste tematiche e territoriali (www.controtuttelemafie.it) e la sua Tele Web Italia, Web TV di promozione del territorio (www.telewebitalia.eu), rompe l’omertà e la disinformazione per la cultura della legalità. L’Associazione è definita “WikiLeaks italiana” parafrasando il celebre portale di controinformazione. Al contrario di questo noi pubblichiamo solo atti pubblici pubblicabili o resi pubblici dai media. Il sottoscritto è autore di un film e di un libro affinchè la cronaca diventi storia. Il libro, in allegato, è stato richiesto in tutta Italia, anche da molte scuole. Esso tratta in sunto le tematiche in generale ed in calce il dossier malagiustizia territoriale di Taranto.
Tematiche generali e territoriali sviluppate da inchieste e studi ed inserite sui siti web associativi con un seguito di lettori pari a centinaia di migliaia in tutto il mondo.
A Taranto il sottoscritto non è omologato ad un sistema granitico affaristico – istituzionale fondato su commistione ed intrecci di interessi ed amicizie. L’apparato informativo (stampa e tv) ne è complice. A Taranto si combatte contro una piovra i cui tentacoli non hanno limiti. Ed il sottoscritto è la vittima predestinata per essere tacitata.
Sono stato costretto a promuovere una raccolta di firme inviate al Prefetto di Taranto, per ingiungere agli amministratori la costruzione di un depuratore ad Avetrana e Manduria, per impedire l’inquinamento delle falde acquifere e del mare, come sono stato costretto, da esercente l’attività forense, a raccogliere le firme dei colleghi avvocati per obbligare il Presidente del Tribunale di Taranto a disporre un ufficio vendite operante e nominare un ufficiale giudiziario mancante presso la sezione staccata di Manduria. L’ ufficio esecuzione e notifiche era al collasso. Disservizi inibenti ogni attività giudiziaria.
Situazione allarmante da noi denunciata a Taranto è anche il fatto che Equitalia Spa, ha attivato un procedimento riscossivo ed esecutivo nei confronti di una moltitudine di utenti, recando grave nocumento. Nella seguente causa vinta da mio fratello, avv. Patrizio Giangrande, in cui si dimostrava l’infondatezza della pretesa, la stessa Equitalia era vittima di pignoramento per l’indebito percepito ed il risarcimento del danno causato. Solo che, nel silenzio mediatico, l’Equitalia ha impedito l’esecuzione per mancanza di beni pignorabili. Allucinante è il fatto che gli avvocati, in virtù della sentenza di condanna, recatisi unitamente all’ufficiale giudiziario per rendere ad Equitalia il torto subito ed eseguire il pignoramento presso la loro sede a Taranto, gli è stato comunicato dalla stessa Equitalia spa che non intende pagare, ritenendo i beni e i fondi insequestrabili.
Da una attenta analisi delle pubblicazioni inserite sui nostri siti web basate su atti pubblici e di interesse generale si denota che l’attenzione da me tenuta è identica per tutti i distretti giudiziari italiani, ma solo sul distretto di Lecce ed in particolare nel circondario del Tribunale di Taranto si ha una reazione ritorsiva, che in altre parti non esiste, né è immaginabile. Solo la Procura di Roma ha aperto un fascicolo, senza seguito, per la pubblicazione di atti pubblici della Giunta regionale attinenti infiltrazioni camorristiche, concretizzati in abusi edilizi, e relativo scioglimento delle amministrazioni del basso Lazio, in provincia di Latina, in zone confinanti con la provincia di Caserta. A Taranto l’origine del mio calvario nasce proprio perché Loppo Antonio, che io difendevo e padre di due marescialli carabinieri in servizio nel nord Italia, presentava una serie di denunce per abusi edilizi che minavano la stabilità statica del suo immobile. Le denunce, poi archiviate, parlavano di abusi edilizi commessi ad Avetrana (TA) da Antonio Scarciglia, fratello del sindaco pro tempore Francesco Scarciglia, alla guida dell’amministrazione comunale per molti anni. Abusi edilizi, questo ed altri, provati dalle numerose pratiche di condono giacenti all’ufficio tecnico comunale di Avetrana. Con questa denuncia ed altre consequenziali si era scoperchiato il vaso di pandora, a cui tutti volevano porre rimedio. Il rimedio si è posto anche dai sindaci a seguire, compreso Luigi Conte del centrosinistra e Mario De Marco del centrodestra, con i loro rispettivi assessori competenti, Cosimo Nigro e Daniele Petarra, che hanno seguito tutta la vicenda senza intervenire. Il cliente è morto di crepacuore, avendo perso tutto per ritorsione. Il sottoscritto è stato esautorato dalla politica locale avendosi inimicato le componenti di tutti gli schieramenti. Ho presentato querela contro Antonio Minò, assessore di centrodestra dell’amministrazione Mario De Marco: querela transatta. Ho presentato denuncia, non archiviata, contro Vito Risi, assessore del centrosinistra dell’amministrazione Luigi Conte. Le denuncie sono state presentate in seguito ai torti subiti. La mia colpa era sol perché da presidente di partito denunciavo le illegalità e come presidente di sezione di seggio chiedevo i documenti di identificazione dei votanti e vietavo la propaganda elettorale nel seggio e controllavo le schede consegnate che non fossero alterate. Vito Risi era assessore allo sport che destinava le strutture sportive a terzi e al contempo era beneficiario delle stesse strutture, in qualità di dirigente di una società sportiva. La società sportiva anziché pagare l’uso dei beni comunali veniva, altresì, finanziata dallo stesso Comune.
A Taranto, ogni atto giudiziario adottato nei miei confronti, estrapolato dal contesto generale, ha una parvenza di legalità, anche se fondata solo sul libero arbitrio del decidente e per questo dato per buono. Ciò con l’intento di far passare il sottoscritto per mitomane, o pazzo, o calunniatore. Lo stesso atto giudiziario, in sè per sè legale, inserito in un puzzle completo, consequenziale e propedeutico ad altri, invece, dà l’idea delle illegalità a cui mi sono ribellato e della persecuzione attuata nei miei confronti, abusando di poteri pubblici e dell’impunità che ne consegue. Illegalità rilevate, oltretutto, da innumerevoli interrogazioni parlamentari. Le denunce presentate da me, ovvero le denunce o gli esposti presentati da terzi e poi, se insabbiati, ripresentati da me come presidente nazionale di associazione antimafia, o come esercente la professione forense, o come presidente provinciale di partito, o di associazione di avvocati e praticanti, contro molti avvocati del circondario di Manduria e contro molti magistrati del Tribunale di Taranto sono rimaste tutte lettera morta. Compresa la denuncia contro il giudice Rita Romano. Tutto ciò mi ha imposto di ricusare il giudice Rita Romano (magistrato molto apprezzato dai colleghi) e poi di presentare la presente istanza di rimessione. Ricusazione e Rimessione sono atti da me dovuti, adottati in base al principio che “se non sono capace di difendere me stesso, come posso difendere altri?!?”.
Nel Foro di Taranto vige un principio: “conformati o subisci e taci!!”.
A questo dogma io mi ribello e per questo sono perseguitato con atti illegali impuniti.
Ed è ciò che con il presente atto voglio dimostrare.
Qui si produce elenco di 170 denunce fondate, presentate per fini di giustizia e di ricerca della verità, a tutela personale, dei clienti e degli associati. Denunce incardinate e consequenziali tra di loro, ma tutte stranamente archiviate. Archiviazioni spesso fuorvianti o per coprire colpe di archiviazioni precedenti. Tanto strano da indurre il sottoscritto a rivolgermi 83 volte alla procura di Potenza contro i magistrati che insabbiavano, così come elenco in allegato. Perseveranza fondata sulla speranza di trovare un magistrato non omologato. Gli elenchi sono lunghi, ma per costrizione, sebbene bisogna rimarcare la giustezza delle doglianze per l’assenza di condanne, tantomeno per calunnia. Certo la mia ribellione ha suscitato reazione ritorsiva. Prova ne è una valanga di processi a mio carico, spesso con lesione del diritto di difesa dovuta all’indigenza, senza mai conseguire condanna definitiva. Prova ne è 14 anni d’impedimento alla professione forense, proprio per indurmi all’indigenza, come dimostrato con l’ammissione al gratuito patrocinio in allegato. I miei compiti al concorso forense non vengono corretti, ma sono dichiarati tali. Il ricorso al Tar mi è impedito e i magistrati non intervengono. Un dato di fatto è che mi ritrovo l’avv. Antonio De Giorgi, presidente di commissione d’esame nazionale del concorso forense e più volte ispettore ministeriale, in un concorso per cui egli è stato da me denunciato quando era presidente di commissione di Lecce, competente su Taranto, e poi estromesso dalla riforma, perché presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce. Le denunce sono rimaste lettera morta. E pensare che il sottoscritto ha il proprio figlio, l’avv. Mirko Giangrande, vanto del padre e del Foro di Taranto, essendo egli, così come tutti i media hanno riportato, l’avvocato più giovane d’Italia, con i suoi 25 anni e due lauree.
Non vi è stata ancora soccombenza da parte mia, pur in una situazione ambientale totalmente avversa ed omertosa, proprio perché vi sono solide basi di competenza giuridica che danno modo al sottoscritto di affrontare le questioni contro il sistema territoriale, in solitudine e senza sostegno istituzionale, ma forte delle proprie ragione conformi alle norme.
Per me vale ancora la “Forza della legge” e non “La legge del più forte”.
E’ una vergogna per i responsabili della vessazione se proprio in loco, dove vi è la sede legale, una risorsa (sia fisica che giuridica) viene vilipesa ed umiliata, mentre la stessa è molto apprezzata altrove.
Motivo della presente richiesta di rimessione è che il sottoscritto è imputato presso il Tribunale di Manduria in 3 procedimenti per reati d’opinione, attinenti il legittimo diritto di critica e di cronaca in portali d’informazione. Processi nati senza il corpo del reato e viziati da palese “Fumus Persecutionis” e per questo ne si richiede la loro rimessione:
1. Proc. n. 36/3015/09 RGNR, n. 10244/10 RGDT, giudice onorario avv. Frida Mazzuti, sostituta del giudice togato d.ssa Rita Romano da me ricusata ed astenuta. Processo per diffamazione a mezzo stampa a danno di Dimitri Giuseppe, “poiché offendeva la reputazione di Corigliano Renato, mediante pubblicazione sul suo sito … della querela sporta da Dimitri Giuseppe nei confronti del citato Corigliano Renato per il reato di falsa perizia…. Querela in cui si affermava che il Corigliano Renato, quale CTU nella perizia che espletava quale perito di ufficio del Giudice di Pace di Manduria, dava risposte non richieste ed ometteva di rispondere ai quesiti del giudice, produceva una relazione di consulenza tecnica scarna, incompleta, reticente, infedele ai quesiti posti e artificiosa, tale da generare conclusioni e deduzioni false. Con l’aggravante dell’attribuzione di un fatto determinato…sino al 12/12/2007”. La querela del Dimitri è stata archiviata nonostante si fosse prodotta prova che la CTU contestata era difforme anche dalla consulenza della parte avversa al Dimitri. A dispetto dell’archiviazione penale, però, lo stesso Tribunale civile di Taranto ha scelto di non nominare più il Corigliano. Il Corigliano ha chiesto i danni al Dimitri. Il Dimitri ha denunciato il sottoscritto, suo difensore. Il sottoscritto è processato per aver pubblicato atti pubblici sugli insabbiamenti delle denunce sulle consulenze giudiziarie false a Taranto, (quantunque in periodi in cui tale pubblicazione non vi è stata) e per querela del Corigliano mai presentata contro il sottoscritto. Qui denunciato, addirittura, dal Dimitri Giuseppe mio cliente, vittima e per il quale mi ero adoperato su suo mandato. L’accusa è infondata in quanto il corpo del reato è la medesima denuncia fatta dallo stesso Dimitri contro il Corigliano con l’accusa di consulenza falsa, da cui era già in corso altro processo per calunnia a danno dello stesso Dimitri. Sono stato sentito nel procedimento connesso a carico del Dimitri attinente i medesimi fatti, promosso dal Corigliano Renato. Chiamato dal difensore del Dimitri, Maria Calò, avvocato di Manduria, nella causa tenuta dal giudice Rita Romano, poi da me ricusata ed astenuta nel processo de quo. Interrogato, senza l’assistenza del difensore, come persona informata dei fatti, anziché essere avvisato di essere indagato in procedimento connesso. Interrogato senza che fossi informato in udienza della denuncia a mio carico presentata dalla stessa parte che mi ha citato a testimoniare. Cosa da me ignorata. Interrogato senza essere informato della presenza obbligatoria del mio avvocato. Nel rendere testimonianza senza tutela legale si era nella convinzione di fare l’interesse del Dimitri, senza sapere che proprio la difesa dello stesso l’avrebbe usata contro di me, per liberare il suo cliente. Si fa presente che per il procedimento de quo già vi è stata astensione del giudice naturale, Rita Romano, a seguito di istanza di ricusazione presentata da me personalmente per reticenza del difensore, perché più volte da me denunciata per abusi in atti processuali, come in allegato, rilevando lo stesso giudice cause di opportunità. La denuncia è stata archiviata. Ricusazione presentata l’1 ottobre 2010 al Tribunale di Manduria e il 4 ottobre 2010 alla Corte d’Appello di Taranto con allegata denuncia del 18 aprile 2008 contro Rita Romano per abuso d’ufficio, inoltrata alla procura di Potenza ed altre autorità, dalle cui risultanze investigative non emergevano elementi di calunnia perseguibile d’ufficio, ed astensione avvenuta in udienza il 5 ottobre 2010. La ricusazione presentata, però, è stata ritenuta non concordata da parte del mio difensore, Dionisio Gigli, avvocato di Manduria, che ha rinunciato alla difesa, nonostante sapesse dell’inimicizia ed avesse omesso di presentare la ricusazione egli stesso. Tutto ciò ha comportato difficoltà a reperire un avvocato del posto tant’è che sono stato costretto a rivolgermi ad un avvocato extra foro. Ciò è dovuto al fatto che l’avvocato Maria Calò, difensore del Dimitri, è un noto politico di centro sinistra di Manduria stimato dai suoi colleghi avvocati e politici. Ciò è dovuto anche al fatto che il sottoscritto ha presentato denunce, rimaste lettera morta, contro quella parte politica quando era al potere, sia ad Avetrana con sindaco Luigi Conte, sia a Manduria con sindaco Gregorio Pecoraro, e contro gli avvocati che beneficiavano degli incarichi e contro le forze dell’ordine e i magistrati che ne hanno coperto gli abusi. Il centro sinistra di Manduria nominò dirigente dell’ufficio del personale del Comune di Manduria, il manduriano avv. Vincenzo Dinoi, che da dirigente dell’ufficio del personale della giunta Pecoraro, indisse, regolò (e vi partecipò, vincendolo) il concorso di Comandante dei Vigili Urbani di Manduria. Al concorso il sottoscritto si piazzò dietro al vincitore. Commissari erano: il questore; il commissario prefettizio, Paola Galeone, in quel periodo Sindaco pro tempore di Manduria al posto di Pecoraro; il comandante VVUU di Brindisi. Oggi l’avv. Vincenzo Dinoi è diventato Vice Segretario Comunale di Manduria. Comune di Manduria a cui si è contestato con denuncia anche l’omesso rilascio ai cittadini, da parte dell’ufficio protocollo, della ricevuta degli atti presentati allo sportello. Cosa questa che inficiava la certezza della consegna degli atti e foriera di manomissioni dei procedimenti amministrativi. Il sindaco Gregorio Pecoraro è stato denunciato anch’esso per inquinamento della costa e, in qualità di commercialista, per rilascio di consulenza tecnica d’ufficio (ritenuta falsa in denuncia) su incarico giudiziario al Tribunale di Manduria. Le denunce sono rimaste lettera morta. Il Pecoraro riconobbe la ragione dell’Enel, che a cessazione del contratto di una fornitura chiese il pagamento del conguaglio con una somma esorbitante, risultato molto maggiore del dovuto. L’Enel riconosciuto l’errore restituì una somma minore, trattenendo l’importo pari all’iva, che il cliente privato non poteva detrarre. La procura archivia, come tutte le denunce delle C.T.U ritenute e provate essere false e tutte le denunce sugli abusi edilizi nel territorio di Manduria ed Avetrana. Indagini delegate ad agenti di polizia e carabinieri di Avetrana e Manduria, che proprio loro dovevano vigilare e non l’hanno fatto. A proposito di nefandezze amministrative al Comune di Manduria la Gazzetta del Sud Africa ha pubblicato un articolo contenente le motivazioni del Sostituto Procuratore di Taranto, Alessio Coccioli, allegate alla sua richiesta di archiviazione della mia denuncia sul concorso truccato di comandante dei VV.UU di Manduria e sul mancato rilascio di ricevuta dall’ufficio protocollo di Manduria che poteva inficiare la regolarità degli iter amministrativi: “la prassi dell’ufficio protocollo è un modus operandi che non danneggia il Giangrande e le lamentele circa il concorso sono propalazioni frutto di convinzioni personali senza alcun riscontro obbiettivo”. In seguito alla pubblicazione Alessio Coccioli cosa fa per ritorsione?? Egli denuncia il sottoscritto a Potenza, così come in allegato, per l’articolo scritto da altri a Città del Capo in Sud Africa. Tornando al processo de quo, si fa presente che il giudice sostituto della Rita Romano, cioè Frida Mazzuti, all’udienza successiva del 13 gennaio 2011 ha rigettato le eccezioni preliminari sulla validità del rinvio a giudizio. Prima eccezione: la persona offesa indicata in atto, Dimitri Giuseppe, non aveva interesse ad agire. Seconda eccezione: il Corigliano Renato, non era indicata come persona offesa. Il Giudice, invece, ha introdotto nel processo in modo autonomo il Corigliano, riconoscendolo come persona offesa dal medesimo reato, in aggiunta al Dimitri, senza rinviare gli atti al PM per l’integrazione delle indagini e la precisazione delle conclusioni. Restituzione al fine della verifica della sussistenza di fatti e circostanze perduranti a sostegno delle accuse, compresa prescrizione e decadenza, e il rispetto delle norme di rito. Nel fascicolo vi sono gli atti delle indagini preliminari. Sono stato sentito dalla polizia postale di Taranto, nella persona dell’ispettore Capo Andreina Rucci, formalmente invitato per motivi di giustizia. Anche qui, come nel processo prima citato a carico del Dimitri, ho reso dichiarazioni nella convinzione di fare l’interesse di Giuseppe Dimitri, e solo dopo mi è stato riferito di essere indagato, omettendo di riferire il nome della persona offesa, che era proprio il Dimitri. La pubblicazione contestata nel processo de quo è stata effettuata (comunque non nei tempi indicati nel rinvio a giudizio) nell’esercizio del diritto di cronaca e di critica e nell’adempimento di un dovere, in portali d’inchiesta ed informazione e da parte del sottoscritto quale presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie, riconosciuta dal Ministero dell’Interno, perché iscritta presso la Prefettura di Taranto nell’elenco dei sodalizi antimafia. Pubblicazione effettuata nella pagina di Taranto ed inserita in un contesto generale e nazionale riguardante i dati ISTAT, con rapporto denunce-condanne pari all’11%, e gli articoli di stampa e le interrogazioni parlamentari attinenti insabbiamenti e gli errori giudiziari a Taranto e i procedimenti penali a carico dei magistrati tarantini: Sost. Proc. Matteo Di Giorgio per abusi; il caso “Toghe sporche” in cui era coinvolto il Procuratore Capo Aldo Petrucci, per un’inchiesta in cui c’era sua figlia avvocato esercente presso lo stesso foro di Taranto, e il capo dei GIP tarantini, Giuseppe Tommasino, fratello del sindaco di Manduria; il giudice Vito Vozza, che scriveva le sentenze con l’aiuto degli avvocati; il giudice Pietro Vella, con ritardi pluriennali delle sentenze; la vicissitudine giudiziaria capitata a Franco Maccari, poliziotto-sindacalista del Coisp, denunciato e condannato in pochi giorni per aver sollevato accuse contro Eugenio Introcaso, Questore di Taranto e poi candidato sindaco di Taranto. Comunque il giudice, in data 1 dicembre 2011, è stata costretta a dichiarare nullo il decreto del rinvio a giudizio, disponendo la consegna del fascicolo al Pubblico Ministero.
2. Proc. 5089/05 RGNR, n. 2612/06 GIP, n. 10306/06 RGDT, n. 10346/10 RGDT, giudice togato d.ssa Vilma Gilli, sostituta del giudice togato d.ssa Rita Romano da me ricusata ed astenuta. Processo per diffamazione a mezzo stampa e concorso in calunnia con mia sorella Monica Giangrande a danno di Cavallo Nadia, avvocato del circondario di Manduria, e Famà Placido, suo cliente, “..per aver, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso incolpato Cavallo Nadia e Famà Placido del reato di truffa e subornazione,..sino al 18/10/2004 ….. per aver offeso la reputazione di Cavallo Nadia, pubblicando uno scritto, in cui si sosteneva che la Cavallo Nadia aveva inviato atto di citazione per un sinistro inesistente con prove false... sino al 10/06/2005”. L’avv. Nadia Cavallo è molto stimata dai magistrati di Taranto, compreso Salvatore Cosentino, magistrato di Taranto, il quale ha chiesto ed ottenuto l’archiviazione di una mia denuncia ricevuta dalla Procura di Busto Arsizio. Denuncia contro la stessa Procura di Taranto. La conseguente denuncia per l’autoarchiviazione è rimasta lettera morta. Qui il sottoscritto rinviato a giudizio, addirittura, per calunnia per una denuncia mai presentata e per un articolo mai scritto. Rinviato a giudizio in concorso con mia sorella Giangrande Monica per calunnia, perché la stessa affermava a sua firma in ben due sue denunce contro la Nadia Cavallo e il Placido Famà, che Giangrande Monica non era responsabile esclusiva del sinistro (in cui vi erano lesioni personali colpose querelabili). Infatti la Cavallo Nadia in atti di citazione la indicava come “responsabile esclusiva”. La Cavallo se intendeva riferirsi a lei come proprietaria dell’auto o titolare della polizza RCA eventualmente l’avrebbe definita “responsabile solidale”. Citazione in cui chiedeva i danni di importo differente in separate cause civili e con testimone sua sorella Cavallo Lucrezia Cinzia e l’assessore del sindaco Mario De Marco (con il quale divideva lo studio legale), tal Antonio Minò, in grave inimicizia perché già denunciato dal sottoscritto per diffamazione. L’iniziale richiesta del risarcimento danni di Famà Placido era stata istruita dallo studio legale dell’avv. Giancarlo De Santis. In quello studio lavorava la figlia di Famà Placido, tal avv. Tecla Famà, parente acquisita del sindaco di Avetrana Mario De Marco. La richiesta iniziale indicava Nigro Giuseppa come responsabile del sinistro e comunque la compagnia assicurativa di Giangrande Monica non ha ritenuto di pagare contestando “an” e “quantum”. In sede civile: il primo processo, attivato dalla Cavallo Nadia e da Famà Placido presso il Giudice di Pace con differente importo, è stato abbandonato; la sentenza a favore della Cavallo del secondo processo presso il Tribunale civile è stata appellata. Le denunce presentate da Giangrande Monica sono state archiviate. La denuncia per calunnia e l’esposto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto da parte della Cavallo ha avuto seguito. Da precisare che è stata presentata opposizione alla richiesta di archiviazione delle denunce contro l’avvocato Cavallo. L’unica volta che mi sono permesso rispetto alle innumerevoli archiviazioni, indicate in allegato. Dalle archiviazioni alla calunnia il tratto è stato breve, comprendendo me, che non avevo presentato alcuna denuncia. Nel dibattimento per la calunnia in concorso tra mia sorella Giangrande Monica e il sottoscritto Antonio Giangrande (suo legale), la mia posizione è stata stralciata rispetto alla coimputata Monica Giangrande, perché in sede di udienza preliminare del 2 ottobre 2006 tenuta dal GUP Ciro Fiore mi è stata omessa la notifica della richiesta di rinvio a giudizio. Da allora il procedimento sembrava essere estinto. Nella presunzione della sua archiviazione per infondatezza delle accuse, mi sono attivato a costituire in mora l’avv. Nadia Cavallo ed interrompere i termini prescrizionali per il risarcimento dei danni. Non l’avessi mai fatto. Il procedimento, come la fenice, risorge dalle sue ceneri dopo quasi 4 anni. In sede di udienza preliminare rinnovata e successiva a mio carico del 28 aprile 2010, anziché emettere il non luogo a procedere per mancanza del corpo del reato e quindi di prove a sostegno delle accuse, il GUP Pompeo Carriere rinvia ad altra udienza e ordina al p.m. di produrre le prove a carico, in quella sede mancanti. Successivamente, alla seconda udienza preliminare del 8 novembre 2010 il Pubblico Ministero non produce alcuna prova, perché inesistente, ma con ciò il GUP Pompeo Carriere rinvia comunque a giudizio. Si fa presente che per il procedimento de quo già vi è stata astensione del giudice naturale, Rita Romano, a seguito di istanza di ricusazione presentata da me personalmente per reticenza del difensore, perché più volte da me denunciata per abusi in atti processuali, come in allegato, compresi quelli attinenti ai fatti di causa, rilevando lo stesso giudice cause di opportunità. Le denunce contro Rita Romano sono rimaste lettera morta anche per fatti di altra causa in cui compariva ancora la Nadia Cavallo. Nel dibattimento a mio carico si presenta ricusazione contro il giudice Rita Romano. Ricusazione presentata il 27 gennaio 2011 al Tribunale di Manduria e il 31 gennaio 2011 alla Corte d’Appello di Taranto con allegata denuncia del 18 aprile 2008 contro Rita Romano per abuso d’ufficio inoltrata alla procura di Potenza ed altre autorità, dalle cui risultanze investigative non emergevano elementi di calunnia perseguibile d’ufficio, ed astensione avvenuta in udienza l’1 febbraio 2011. La ricusazione da me presentata, però, è stata ritenuta non concordata da parte del mio difensore, Gianluigi De Donno, avvocato di Manduria, che ha rinunciato alla difesa, nonostante sapesse dell’inimicizia ed avesse omesso di presentare la ricusazione egli stesso. Tutto ciò ha comportato difficoltà a reperire un avvocato del posto per solidarietà tra colleghi manduriani, tant’è che sono stato costretto a rivolgermi ad un avvocato extra foro. Questo dovuto al fatto anche che su Manduria altri avvocati sono stati denunciati, come Franco De Laurentiis per infedele patrocinio per una causa di lavoro fatta durare più di dieci anni senza essersi mai presentato in udienza. L’avvocato De Laurentiis ha tre figli avvocati esercitanti nel tribunale di Manduria. Altro avvocato denunciato è Lucio Cavallone, per truffa e calunnia con il suo cliente, inadempiente ad obbligazione cambiaria. Denunce rimaste lettera morta. Inoltre il Capo dei Gip-Gup di Taranto, Giuseppe Tommasino, fratello del sindaco di Manduria, Paolo Tommasino, è stato oggetto di attenzione mediatica sui portali associativi di cui sono presidente, per quanto riguarda l’inchiesta “Toghe sporche” in provincia di Taranto, in cui era coinvolto con l’ex procuratore capo di Taranto, Aldo Petrucci. Giuseppe Tommasino è molto stimato in ambito forense manduriano. Oltre alla calunnia sono accusato di aver pubblicato atti che ledevano la reputazione della Cavallo Nadia. La pubblicazione contestata negli atti d’accusa riguarda il ricorso amministrativo inviato a varie autorità in cui si chiedeva un intervento contro la malagiustizia a Taranto e da cui è scaturita un’interrogazione parlamentare del Senatore Euprepio Curto. Atto pubblico reperito da terzi non per mia mano e da questi pubblicato. Pubblicazione, comunque, se effettuata da me sui miei portali, sarebbe stata effettuata nell’esercizio del diritto di cronaca e di critica e nell’adempimento di un dovere, in portali d’inchiesta ed informazione e da parte del sottoscritto quale presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie, riconosciuta dal Ministero dell’Interno, perché iscritta presso la Prefettura di Taranto nell’elenco dei sodalizi antimafia. Pubblicazione effettuata nella pagina di Taranto ed inserita in un contesto generale e nazionale riguardante i dati ISTAT, con rapporto denunce-condanne pari all’11%, e gli articoli di stampa e le interrogazioni parlamentari attinenti gli insabbiamenti e gli errori giudiziari a Taranto e i procedimenti penali a carico dei magistrati tarantini: Sost. Proc. Matteo Di Giorgio per abusi; il caso “Toghe sporche” in cui era coinvolto il Procuratore Capo Aldo Petrucci, per un’inchiesta in cui c’era sua figlia avvocato esercente presso lo stesso foro di Taranto, e il capo dei GIP tarantini, Giuseppe Tommasino, di Manduria e fratello del sindaco di Manduria; il giudice Vito Vozza, che scriveva le sentenze con l’aiuto degli avvocati; il giudice Pietro Vella, con ritardi pluriennali delle sentenze; la vicissitudine giudiziaria capitata a Franco Maccari, poliziotto-sindacalista del Coisp, denunciato e condannato in pochi giorni per aver sollevato accuse contro Eugenio Introcaso, Questore di Taranto e candidato sindaco a Taranto. Nel proseguo del processo de quo, nell’udienza del 10 marzo 2011, presso il Tribunale di Manduria, ci si ritrovano due procedimenti penali. Il primo procedimento per calunnia e diffamazione a carico di Giangrande Antonio per una denuncia mai presentata ed un articolo mai scritto. Processo stralciato da altro processo per concorso in calunnia con Giangrande Monica, la quale era già stata condannata da Rita Romano perché la stessa Giangrande Monica si era dichiarata non responsabile esclusivo del sinistro oggetto di una richiesta di risarcimento danni da parte dell’avv. Cavallo Nadia. Il secondo procedimento, n. 5661/08 NGRN 10057/10 RGD, per falsa testimonianza contro Nigro Giuseppa che per quel sinistro era stata riconosciuta dalla stessa Rita Romano di essere la responsabile esclusiva del medesimo sinistro. La Rita Romano ha presentato denuncia contro la Nigro Giuseppa, testimone della Monica Giangrande, mentre si è astenuta nel presentarla contro i testimoni della Nadia Cavallo e Famà Placido. In questo modo la condanna della Nigro esclude la responsabilità della Giangrande, ma intanto sono entrambi ritenuti responsabili a danno del sottoscritto. Nelle motivazioni allegate alla condanna di Monica Giangrande, la Rita Romano insisteva sulla falsità delle dichiarazioni dell’imputata e, pur rimarcando che nessun testimone avesse assistito al sinistro, né avesse riconosciuto la targa del veicolo fermo, la stessa Romano ometteva ogni riferimento al fatto che Giangrande Monica veniva espressamente riconosciuta come responsabile esclusiva del sinistro, mentre la Nigro Giuseppa nell’atto di citazione non veniva mai citata. Nella causa connessa a questa di cui si parla, quindi, la Rita Romano condannava la coimputata Giangrande Monica per calunnia, per essersi giustamente dichiarata estranea al sinistro e aver accusato, sapendola colpevole l’avv. Nadia Cavallo di truffa e subornazione di testimoni. La condanna è stata emessa, nonostante in udienza si fosse individuata la vera responsabile del sinistro, Nigro Giuseppa. Pier Giovanni Lupo, avvocato del circondario di Manduria, difensore di Giangrande Monica, pur in presenza di fondati motivi, non presenta il ricorso in appello, facendone scadere i termini. Lo stesso avv. Pier Giovanni Lupo concordava e faceva pagare a Monica Giangrande ben 5 mila euro a titolo di ristoro alla stessa Nadia Cavallo. Condanna infondata e definitiva per mancato appello: tutto buono per essere usato contro il sottoscritto nel procedimento connesso. Non solo la Nadia Cavallo ha percepito 5 mila euro, ma non bastandole, ha attivato un processo civile contro Giangrande Monica per una maggior somma pari a 50 mila euro per i danni morali. Tutto questo oltre a quanto essa ha percepito dal risarcimento del danno da parte dell’assicurazione per il danno al Famà Placido. In aggiunta a tutto questo sin da subito la Cavallo si è costituita parte civile nel processo de quo a mio carico. Nei processi civili e penali attinenti il processo, i testimoni della Cavallo hanno reso dichiarazioni contraddittorie altamente contestabili. Il sottoscritto Giangrande Antonio era anche difensore di Erroi Salvatore, marito di Giangrande Monica, in causa civile, in cui difensore della contro parte era sempre Cavallo Nadia, che aveva preso il posto di Lucio Cavallone. In quel processo tal Gioia Vincenzo ebbe a testimoniare sullo stato dei luoghi, oggetto di causa. Il Gioia palesava uno stato dei luoghi, oggetto di causa, diverso da quello che con rappresentazione fotografica si è dimostrato in sede civile e penale. Il Gioia, denunciato per falsa testimonianza veniva rinviato a giudizio in proc. 24/6681/04 R.G./mod 21. Difeso da Cavallo Nadia in proc. 10040/06 RGD. In data 16 aprile 2008 il giudice Rita Romano, pur evidenti le prove della colpevolezza, assolveva il Gioia Vincenzo. Nelle motivazioni della sentenza la Rita Romano metteva in discussione, addirittura, la fondatezza probatoria della rappresentazione fotografica. L’avv. Pier Giovanni Lupo, difensore di Erroi Salvatore, parte civile, pur evidenti le discrasie nella sentenza non presenta appello diretto, né presenta a tal fine motivata istanza al Pubblico Ministero. Non ci si spiega perché non è stato presentato fondato appello né per Erroi Salvatore (mio cognato), parte civile nel processo Gioia, né per sua moglie (mia sorella), Giangrande Monica, imputata nel processo Cavallo, nonostante la fondatezza dell’impugnazione e sebbene presso l’avv. Pier Giovanni avesse fatto la pratica forense mio figlio, avv. Mirko Giangrande, e mio fratello, avv. Patrizio Giangrande. La Nadia Cavallo, pur usufruendo nel processo civile della testimonianza del Gioia Vincenzo, a dire del Gioia chiedeva a questi la somma di 8 mila euro a titolo di onorario per la sua difesa nel processo penale. Somma scesa a 6.440,00 euro in virtù di notula consiliare. Il Gioia in questo modo era costretto a richiedere la stessa somma all’Erroi Salvatore, vittima soccombente. Giangrande Antonio era difensore anche di Natale Cosimo in una causa civile di sinistro stradale, in cui responsabile era proprio lo stesso Gioia Vincenzo, (responsabilità acclarata con sentenza nonostante la testimonianza di Fasiello), e poi esecutato per inadempienza. Il Gioia era difeso dall’avv. Lucio Cavallone di Manduria. Il testimone Fasiello Mario dichiara nell’udienza civile di non sapere nulla del sinistro avvenuto di fronte casa sua. Per questo esso era denunciato per falsa testimonianza. Nel processo penale n. 1879/02 PM , 1231/04 GIP, 10438/05 RGD, in data 27 novembre 2007, (sempre) la Rita Romano lo assolveva. Tale abnorme decisione è stata assunta, nonostante lo stesso rendeva testimonianza in udienza penale contrastante a quella contestata resa in udienza civile. Lo assolveva nonostante in udienza affermava il vero e quindi il contrario di quanto dichiarato in separata causa. Lo assolveva nella causa in cui a difenderlo vi era l’avv. Mario De Marco, avvocato difensore e al contempo Sindaco di Avetrana. Tutti questi fatti sono a fondamento della denuncia contro la Rita Romano, in allegato, causa della sua ricusazione. Denuncia rimasta lettera morta. Tra il sindaco Mario De Marco e la Nadia Cavallo vi è stretta amicizia e colleganza per aver avuto lo studio legale in comune. Nell’Amministrazione di Mario De Marco vi è l’assessore Antonio Minò, testimone della Cavallo, già querelato per diffamazione dal sottoscritto e ne ha risarcito i danni. Vi è anche Cosimo De Rinaldis, che ha ignorato la richiesta d’iscrizione della mia associazione nell’elenco comunale. Vi è Angelo Milizia Carmelo, il funzionario di banca denunciato per falso da Cosima Serrano nel caso Sarah Scazzi. La stessa Cavallo Nadia, pur difendendo in cause giudiziarie interessi contrari al Comune di Avetrana, ella stessa riceve incarichi giudiziari dallo stesso Comune di Avetrana. Inoltre tra la Cavallo e i carabinieri di Avetrana vi è forte stima. Quei carabinieri, i cui uffici sono tenuti dal maresciallo Fabrizio Viva e Arnaldo Cocciolo, che hanno definito il sottoscritto: “Giangrande Antonio….., il quale, per la verità, è un personaggio ben conosciuto dalle forze dell’ordine del paese di residenza…per via della sua propensione alla denuncia calunniosa”. Citazione indicata tra le altre in denuncia del De Prezzo, contenuta nel fascicolo di causa del punto 3. Inoltre tra l’avv. Nadia Cavallo e l’avv. Lucio Cavallone vi era altra colleganza per le cause intrattenute, in cui difendevano Vincenzo Gioia. Lo stesso Lucio Cavallone difendeva Biagio Mero, già condannato per aver diffamato in udienza civile mio fratello, l’avv. Giangrande Patrizio, che difendeva il padre Oronzo Giangrande in causa civile in cui il Mero è esecutato. La frase “in famiglia siete tutti usurai” detta in presenza di giudice civile ed avvocati, motivo della condanna, è stata negata in udienza penale contro il Mero, dall’avv. Lucio Cavallone, suo legale in sede civile. Cavallone, chiamato a testimoniare nella causa penale, ha reso testimonianza in contrasto con le altre testimonianze. L’avv. Cavallone non è stato perseguito per falsa testimonianza. Per contrastare l’esecuzione per crediti cambiari non soluti dal Biagio Mero a favore di mio padre in rapporti professionali avvenuti 20 anni prima, il Mero presentava pretestuosamente denuncia per usura. Giangrande Oronzo presenta denuncia per calunnia contro l’avv. Lucio Cavallone e il suo cliente Biagio Mero, pluriesecutato, anche da terzi, sempre per inadempienze ad obbligazione in rapporti professionali. Per creare grave nocumento al sottoscritto, presidente di associazione antiusura, le denunce presentate dal padre Oronzo Giangrande sono ovviamente archiviate. Il procedimento nato a carico di mio padre, Oronzo Giangrande, anziché essere archiviato o almeno avere vita autonoma, è stato inserito in un calderone di decine di nominativi, ove non vi era nessuna connessione oggettiva, né soggettiva per i reati indicati. Questo con il chiaro intento di avere clamore mediatico e lederne l’immagine e di violarne la privacy in luogo delle plurinotifiche adottate. Il processo è tenuto da un collegio in cui la stessa Rita Romano (da me ricusata nei processi de quo) è relatore. Comunque nessuno, né Giangrande Oronzo, né i suoi figli, né i figli dei figli hanno condanne per usura. Anzi, tutti fanno parte proprio di una associazione antiusura. C’è da dire che un nipote, Giangrande Leonardo, è presidente della Conf. Commercio e vice presidente della Camera di Commercio di Taranto e del relativo ufficio confidi antiusura. Tornando al procedimento de quo, nell’udienza del 10 marzo 2011, successiva alla mia ricusazione e contestuale astensione della Romano, il giudice togato Vilma Gilli, spesso in collegio con la stessa Rita Romano in cause di interesse mediatico, rigettava le eccezioni preliminari della mia difesa, in cui si contestava l’assenza del corpo del reato e l’infondatezza delle accuse. In quella sede il giudice Gilli, anziché emettere sentenza di non doversi procedere, ha insistito, ancora (come il GUP), sul PM per la presentazione delle prove del reato.
3. Proc. Brindisi 9429/06 RGNR, 1004/07 RGDT; Taranto 8483/08 RGNR, n. 10329/09 RGDT, n.10018/11 RGDT, giudice onorario avv. Frida Mazzuti, sostituto del giudice togato d.ssa Rita Romano da me ricusata e poi costretta all’astensione. Processo per violazione della Privacy a danno Santo De Prezzo, avvocato del circondario di Manduria, “..per aver trattato dei dati personali senza il consenso espresso..sino al 06/11/2006”. Processato con l’accusa di aver pubblicato il nominativo dell’avvocato e l’indirizzo del suo studio legale attinto dall’elenco telefonico, in atti pubblici in cui lo stesso avvocato era denunciato con altri. C’è da dire che il procedimento de quo è il rinnovo di altro procedimento, n. 10329/09 RGDT, per il quale gli atti sono stati restituiti al mittente, PM Remo Epifani, perchè il decreto di citazione a giudizio era viziato da irregolarità. Lo stesso avvocato Santo De Prezzo ha rinunziato a costituirsi parte civile al processo tenuto a Manduria in accordo con il sottoscritto imputato, che ha eliminato dai suoi siti informativi ogni riferimento al nome del suddetto avvocato. Giusto per dimostrare che l’intento è di informare i cittadini su dati oggettivi e non dare immeritata visibilità o danno mediatico a singoli soggetti. Dati pubblici oltretutto estrapolati dall’elenco telefonico. A Taranto si è proceduto a sequestrare il sito web dell’associazione. Un intero sito web con centinaia di pagine, che nulla centravano con la pagina contenente l’atto pubblicato, interrompendo un servizio pubblico e di interesse pubblico. Il sequestro effettuato a Taranto con decreto autonomo del GIP Martino Rosati è la reiterazione di un sequestro preventivo d’urgenza disposto dal PM, Adele Ferraro, del Tribunale di Brindisi, dove inizialmente la denuncia del De Prezzo era stata depositata. Atto di sequestro rinnovato in più fasi per palese irregolarità. Un atto di sequestro effettuato da parte di chi, foro di Brindisi, era oltretutto incompetente, attinto con procedimento n. 9429/06 RGNR, 1004/07 RGDT.. Procura di Brindisi che aveva tutto l’interesse ad oscurare la pagina di Brindisi, in cui vi era pubblicato la questione afferente il Giudice Clementina Forleo e il complotto a suo danno. Per abusi sugli atti di causa è stata presentata denuncia, qui allegata, contro i magistrati, Adele Ferraro P.M di Brindisi, Katia Pinto giudice di Brindisi e Martino Rosati, il famoso gip di Taranto del caso di Sarah Scazzi, che ha convalidato la custodia cautelare in carcere per Sabrina Misseri, anche per motivazioni attinenti i rapporti tra questa e i media, tali (a suo dire) da influenzare le indagini. La pubblicazione contestata nel processo de quo è stata effettuata nell’esercizio del diritto di cronaca e di critica e nell’adempimento di un dovere, in portali d’inchiesta ed informazione e da parte del sottoscritto quale presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie, riconosciuta dal Ministero dell’Interno, perché iscritta presso la Prefettura di Taranto nell’elenco dei sodalizi antimafia. Guarda caso il sequestro generale del sito web, e non il sequestro in particolare della sola pagina del corpo del reato, è stato reiterato direttamente dal GIP Martino Rosati e non su richiesta del Sost. Procuratore competente Remo Epifani. Questo perché il sito web trattava anche le pagina su Taranto le cui pubblicazioni, inserite in un contesto generale e nazionale, riguardavano i dati ISTAT, con rapporto denunce-condanne pari all’11%, e gli articoli di stampa e le interrogazioni parlamentari attinenti gli insabbiamenti e gli errori giudiziari a Taranto e i procedimenti penali a carico dei magistrati tarantini: Sost. Proc. Matteo Di Giorgio per abusi; il caso “Toghe sporche” in cui era coinvolto il Procuratore Capo Aldo Petrucci, per un’inchiesta in cui c’era sua figlia avvocato esercente presso lo stesso foro di Taranto, e il capo dei GIP tarantini, Giuseppe Tommasino, fratello del sindaco di Manduria; il giudice Vito Vozza, che scriveva le sentenze con l’aiuto degli avvocati; il giudice Pietro Vella, con ritardi pluriennali delle sentenze; la vicissitudine giudiziaria capitata a Franco Maccari, poliziotto-sindacalista del Coisp, denunciato e condannato in pochi giorni per aver sollevato accuse contro Eugenio Introcaso, Questore di Taranto e candidato sindaco di Taranto. Mentre il sost. Proc. Adele Ferraro e il giudice Katia Pinto, in quel di Brindisi hanno sequestrato l’intero sito web affinchè non si conoscesse la pagina di Brindisi, inserita in un contesto generale. Pagina, riguardante i dati ISTAT, con rapporto denunce-condanne pari all’11%, e gli articoli di stampa e le interrogazioni parlamentari attinenti gli insabbiamenti a Brindisi. Altresì la pagina pubblicava le notizie di stampa riguardo il caso di Clementina Forleo e il complotto ai suoi danni e per il quale erano indagati da Potenza due sost. Proc. Di Brindisi, Alberto Santacatterina e Antonio Negro, e il tenente dei carabinieri di Brindisi, Pasquale Ferrari. Tornando al processo de quo, si fa presente che non vi è stata astensione del giudice naturale, Rita Romano, a seguito di istanza di ricusazione da me presentata personalmente per reticenza del difensore perché più volte da me denunciata per abusi in atti processuali, compresi quelli attinenti ai fatti di causa in riferimento alla causa Mancini di cui l’atto pubblicato trattava. In quel caso aveva assolto l’imputato in cause in cui il Mancini era accusato di aver aggredito in casa il sottoscritto, avvocato della moglie. Moglie che il Mancini aveva indotto al suicidio. Per quest’ultimo reato era stato coinvolto il praticante del De Prezzo, il dr. Franceschini a giudicare in qualità di giudice onorario. Il sottoscritto Giangrande Antonio, da difensore, sono stato vittima dell’aggressione da parte di Salvatore Mancini, al fine di impedirmi la presenza all’udienza del giorno successivo. Il sottoscritto presenta immediata querela/denuncia per lesioni ed altro, mentre il Mancini presenta querela strumentale per lesioni. Nel procedimento penale 760/01 RGNR 3313/01 GIP e 3980 D.P. Matteo Di Giorgio (il gip da noi attenzionato ed arrestato per abusi) condannava Antonio Giangrande con decreto penale di condanna: ossia condanna senza contraddittorio. Condanna vanificata dalla seguente opposizione, che ha dato vita ad un processo da cui sono uscito pulito. Nel processo penale n. 10354/03 RGD, in data 14 febbraio 2006, la Romano assolveva l’aggressore Mancini Salvatore. In un processo istruito da un PM che non ha richiesto l’ammissione di alcun testimone, pur indicanti in denuncia (Giangrande Antonio, sua moglie Petarra Cosima e il figlio Avv. Giangrande Mirko), il giudice Rita Romano sente solo i coniugi ai sensi del’art. 507 c.p.p. su indicazione del Giangrande, ma rinuncia alla testimonianza di Mirko, il vero testimone. Tale abnorme decisione di assoluzione è stata assunta disattendendo i fatti, ossia le lesioni e le testimonianze dei vicini di casa. Nelle motivazioni allegate alla sentenza la Rita Romano definiva testimoni inattendibili il Giangrande e la Petarra. La Rita Romano, a torto, ha sempre considerato mendaci ed inattendibili le dichiarazioni del sottoscritto e dei suoi familiari. Anche contro la realtà dei fatti questo è successo nella causa del Mancini e (come al punto precedente) nella causa della Cavallo e nella causa del Gioia. La ricusazione contro la Rita Romano è stata presentata il 27 gennaio 2011 al Tribunale di Manduria e il 31 gennaio 2011 alla Corte d’Appello di Taranto con allegata denuncia del 18 aprile 2008 contro Rita Romano per abuso d’ufficio inoltrata alla procura di Potenza ed altre autorità, dalle cui risultanze investigative non emergevano elementi di calunnia perseguibile d’ufficio. La mancata astensione è avvenuta in udienza l’1 febbraio 2011. Per questa causa in cui l’avv. De Prezzo è persona offesa, il giudice Rita Romano, a differenza dei precedenti, non ha rilevato cause di opportunità di astensione, pur essendo a conoscenza della denuncia a suo carico anche per i fatti della causa de quo. La ricusazione da me presentata, però, è stata ritenuta non concordata da parte del mio difensore, Gianluigi De Donno, avvocato di Manduria, che ha rinunciato alla difesa, nonostante sapesse dell’inimicizia ed avesse omesso di presentarla egli stesso. Tutto ciò ha comportato difficoltà a reperire un avvocato del posto tant’è che sono stato costretto a rivolgermi ad un avvocato extra foro. Nel proseguo, dal 31 gennaio 2011 fino all’udienza del 8 marzo 2011, la Corte d’Appello ha ritenuto di non esprimersi sulla ricusazione, pur obbligata a farlo. Sicuramente, però, qualcuno è intervenuto sulla volontà della Rita Romano, senza darne risalto nel procedimento pubblico. Intervento coatto e silenzioso sul giudice che a tutti i costi voleva decidere su una causa in cui pendeva una denuncia contro Martino Rosati per interruzione di Pubblico Servizio. Ciò ha dato modo, nell’udienza del 8 marzo 2011, al giudice Rita Romano di astenersi, laddove non lo aveva fatto prima per grave inimicizia, anziché sospendere il dibattimento in attesa della decisione della Corte d’Appello. Astensione però adottata non per le denunce dal sottoscritto presentate, ma per la denuncia per calunnia contro il sottoscritto da ella presentata il 10 febbraio 2011. Denuncia contro di me per calunnia presentata con strumentale grave ritardo rispetto alla data della mia denuncia contro di lei del 18 aprile 2008, ovvero rispetto alla prima ricusazione del 5 ottobre 2010, di cui al punto 1, della quale denuncia ne era venuta a conoscenza, ove non lo fosse già. Questo, altresì, in contrasto con il pensiero della procura di Potenza che sulla denuncia del 18 aprile 2008 ha ritenuto di non procedere sia nei confronti della Romano, né di procedere d’ufficio per calunnia nei confronti del sottoscritto. Astensione strumentale presentata per ovviare all’inevitabile ricusazione, che la Corte d’Appello ha intenzionalmente omesso, ma sicuramente indotto. Il giudice Romano si era già astenuta in due processi su tre. Il processo de quo, su cui Rita Romano, appunto, voleva decidere, ma è stata costretta a rinunciare, verte sul procedimento in cui il G.I.P. Martino Rosati (quello del caso Sarah Scazzi, su cui tanto ho scritto sui nostri ed altrui portali informativi, criticando i metodi d’indagine) che con proprio ed autonomo decreto ha disposto il sequestro preventivo dell’intero sito web dell’Associazione Contro Tutte le Mafie. Portale d’inchiesta che contiene centinaia di pagine, tra cui la pagina di Taranto. Pagina che parla della situazione a Taranto e che nulla centra con i fatti di causa. Per il sequestro immotivato il G.I.P. e stato denunciato a Potenza per interruzione di pubblico servizio e non vi è stata archiviazione. La Rita Romano nell’udienza dell’8 marzo 2011, in sede di astensione previa mia ricusazione, rinvia la causa al 25 marzo 2011. A Manduria, l’udienza ad personam con un solo imputato è tenuta dal giudice onorario Giovanni Pomarico, indicato dalla Romano, che, non essendo il giudice designato, rinvia all’udienza del 12 maggio 2011, in attesa di disposizioni del Presidente del Tribunale di Taranto.
Il sottoscritto fa presente che è incensurato, in quanto, pur con tanti pretestuosi tentativi, mai ha subito una condanna definitiva, tantomeno per calunnia. I processi de quo sono stati interessati da molte denunce penali presentate personalmente per legittima difesa per abusi procedurali. Come esercente l’attività forense, o come presidente di associazione di cittadini o di avvocati e praticanti, ho assistito, altresì, alla presentazione di denunce dei clienti contro avvocati, consulenti tecnici d’ufficio, magistrati, polizia giudiziaria, funzionari politici ed amministrativi, per abusi od omissioni da questi commessi. Tutto in allegato. Tutto lettera morta. Ero l’unico ad assistere i cittadini, che tutti gli altri avvocati si rifiutavano di assistere. Le indagini erano affidate, spesso, alla polizia o ai carabinieri di Manduria o di Avetrana, loro stessi denunciati, collaboratori dei magistrati ed amici degli avvocati e degli amministratori pubblici, denunciati anch’essi. L’attività investigativa della polizia giudiziaria incaricata è stata spesso contestata in denunce. Va da sè che chi doveva indagare premetteva in informativa allegata: “Giangrande Antonio….., il quale, per la verità, è un personaggio ben conosciuto dalle forze dell’ordine del paese di residenza…per via della sua propensione alla denuncia calunniosa”. Citazione indicata tra le altre in denuncia del De Prezzo, contenuta nel fascicolo di causa del punto 3.
Stessa polizia giudiziaria che, non solo omette la tutela personale del presidente nazionale di un’associazione antimafia, ma in sede amministrativa induceva il Prefetto di Taranto a negare al sottoscritto il porto d’armi per difesa personale. Prefetto che, per mantenere l’iscrizione all’elenco dei sodalizi antiusura ed antiracket, ha provveduto a far svolgere alla Guardia di Finanza indagini solo sull’attività della nostra associazione: attività risultata trasparente e visibile sul web da tutto il mondo.
Si fa presente che i reati su cui si procede nei processi de quo attengono alla pubblicazione telematica di vicende riferite sì a singoli soggetti, ma in realtà la pubblicazione riferiva sulle inchieste attinenti il modus operandi giudiziario e gli insabbiamenti delle 170 denunce presentate presso gli uffici giudiziari di Taranto. Molte di queste contro consulenti giudiziari, avvocati, funzionari di polizia giudiziaria alle dipendenze dei magistrati ed amministratori pubblici, così come elenco allegato, per reati contro la Pubblica amministrazione e l’amministrazione della Giustizia. In seguito alle denunce non è scaturita alcuna denuncia per calunnia, salvo quella precedentemente indicata e presentata dall’avv. Nadia Cavallo, per una denuncia mai presentata. Pubblicazione effettuata nell’esercizio del diritto di cronaca e di critica e nell’adempimento di un dovere, in portali d’inchiesta ed informazione e da parte del sottoscritto quale presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie, riconosciuta dal Ministero dell’Interno, perché iscritta presso la Prefettura di Taranto nell’elenco dei sodalizi antimafia. Il sottoscritto, noto e stimato in tutta Italia, ha altresì una web tv di promozione del territorio, ha scritto un saggio d’inchiesta e ha prodotto un film inchiesta.
Inoltre, si fa presente, che contro l’opera di insabbiamento delle denunce, o per altri abusi od omissioni, e per fatti attinenti i reati che si procede nei processi de quo, si sono presentate 83 denunce penali presso la procura di Potenza contro i magistrati del distretto della Corte d’Appello di Lecce (Taranto, Lecce e Brindisi). Così come elenco allegato. In seguito a ciò nessuna denuncia per calunnia è stata presentata dai magistrati denunciati, salvo quella precedentemente indicata e presentata dal Giudice Romano, per dare un senso alla sua astensione e per evitare la ricusazione dalla Corte d’Appello. Certamente, però, tutto ciò ha creato grave inimicizia con tutti i magistrati in generale, sia per motivi di solidarietà per colleganza, sia per la cattiva immagine che si è data in campo nazionale ed internazionale degli uffici indicati. Fenomeno di grave inimicizia che ha coinvolto anche gli avvocati, che si sono, anche loro, sentiti danneggiati, se non sottoposti addirittura a soggezione nelle cause che mi riguardano rispetto ai Magistrati. Per questo è impossibile reperire avvocati locali che vadano contro gli interessi corporativi o che difendano contro abusi di avvocati e magistrati. Gli uffici che processano sono gli uffici giudiziari la cui attività è criticata e che, minata la loro credibilità, dovrebbero giudicare, poi, il sottoscritto.
Si fa presente che i magistrati di Taranto, oltre che essere accusati di insabbiare (non iscrivere le denunce nel registro generale, ovvero di archiviare senza fare indagini o tener conto delle prove o di avvisare della richiesta di archiviazione, come richiesto, per presentare opposizione), si sono addirittura archiviati una mia denuncia contro loro stessi, anziché inviare a Potenza. (PM Salvatore Cosentino, proc. 2772/04). Il far passare il sottoscritto per mitomane o pazzo non è il solo mezzo di ritorsione. Da 14 anni impediscono al sottoscritto di abilitarsi all’avvocatura, in quanto i suoi elaborati al concorso forense non sono letti, e il Tar di Lecce proibisce la presentazione del ricorso contro i falsi giudizi. Per tutti questi fatti è stata coinvolta la Corte Europea dei Diritti Umani. Avvocati e magistrati del distretto della Corte d’Appello di Lecce (Taranto, Lecce e Brindisi) si sono coalizzati contro di me, avendo, unicamente io, in modo isolato, da presidente provinciale di una associazione di praticanti ed avvocati denunciato gli abusi e l’evasione fiscale e contributiva a danno dei praticanti e avendo mosso critiche mediatiche al sistema concorsuale di abilitazione forense, che tutti sanno essere truccato e che ha permesso ai commissari d’esame di diventare avvocati. La contestazione si è concretizzata in denunce penali contro i commissari d’esame, tra i quali tutti i magistrati, (tra cui Rita Romano, Salvatore Cosentino, Adele Ferraro, ecc., citati nelle denunce allegate) e gli avvocati più noti del distretto. Un dato di fatto è che l’avv. Antonio De Giorgi, già presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce e presidente di Commissione d’esame di Lecce, da me denunciato, è diventato ispettore ministeriale e nell’ultimo anno Presidente della Commissione centrale ministeriale del concorso forense, pur essendoci eccezioni d’incompatibilità ai sensi della riforma, che inibisce la presenza in commissione d’esame dei consiglieri dell’Ordine. I magistrati di Taranto, inoltre per inibire ogni reazione a chi non è conforme al sistema giudiziario, mi hanno denunciato per diffamazione a mezzo stampa presso la procura di Potenza, come atto in allegato, perché la Gazzetta del Sud Africa ha pubblicato un articolo contenente le motivazioni del Sostituto Procuratore di Taranto, Alessio Coccioli, allegate alla sua richiesta di archiviazione di una mia denuncia. Richiesta poi accolta e denuncia archiviata. Le motivazioni rilevavano che per il PM era normale che l’ufficio protocollo del comune di Manduria non rilasciasse ricevuta, come era normale che a vincere il concorso a comandante dei vigili urbani di Manduria, fosse un avvocato di Manduria che, con nomina dei politici locali di turno, aveva indetto e regolato la procedura concorsuale come responsabile pro tempore dell’ufficio del personale. Da tener conto che in graduatoria il vincitore precedeva il sottoscritto. In più l’articolo della Gazzetta del Sud Africa era attinente agli insabbiamenti a Taranto, riprendendo l’inchiesta contenuta sui miei siti basata sulle interrogazioni parlamentari ed articoli di giornali nazionali. Sempre per diffamazione i Magistrati di Taranto mi hanno denunciato, assieme al collegio difensivo del Sebai ed altri presso la Procura di Potenza, come atto in allegato, per aver criticato il fatto che presso il Foro di Taranto si sia potuto svolgere il processo a carico di Ben Mohammed Ezzedine Sebai (il Killer delle vecchiette). Il Sebai ha confessato 14 omicidi di donne anziane commessi tra il 1995 e 1997 in Puglia e Basilicata ed ha dichiarato di voler scagionare i condannati ingiustamente per quei delitti. E’ stato condannato con 4 ergastoli per altrettanti omicidi all’epoca non confessati. A Lucera è stato ritenuto credibile e “pienamente attendibile” per la confessione di un omicidio. 4 delitti sono stati commessi nel circondario di Taranto. Per 3 di quei delitti a Taranto sono stati accusati, giudicati e condannati altri 8 soggetti, che dagli atti di causa risulta essere stati costretti con la violenza a confessare colpe non loro. Questi signori da anni sono in galera, uno si è suicidato. Per il quarto delitto non si è trovato il colpevole. Bene. Nonostante il legittimo sospetto che non vi potesse essere serenità di giudizio, ed non essendo prevista la ricusazione del PM, si è permesso di giudicare il Sebai a Taranto con il rito abbreviato per delitti di cui altri già erano stati condannati dal quel foro e accusati, in particolare, dagli stessi PM. La conclusione logica è che, nonostante la confessione del Sebai per tutti e 4 i delitti fosse suffragata da gravi riscontri e i delitti fossero commessi con lo stesso modus operandi, esso è stato ritenuto colpevole solo per il delitto per il quale in precedenza non si era trovato colpevole. Per i 3 delitti in cui vi erano già stati dei condannati, il Sebai non è stato ritenuto credibile. Quindi sono stato denunciato, con i familiari dei detenuti e con il collegio difensivo del Sebai, per aver sollevato il fatto che vi erano i fondati motivi per presentare istanza di ricusazione per i PM, ed ove non previsto dalla norma, un istanza di declaratoria di anticostituzionalità della norma che non lo prevede, e comunque la presentazione di una istanza di rimessione per legittimo sospetto che i magistrati, in palese conflitto d’interesse, non avrebbero potuto adottare atti che conclamavano un loro errore giudiziario foriero di responsabilità. Critica contro i magistrati e gli avvocati ripresa in campo nazionale dai media e inserita in una interrogazione parlamentare di Rita Bernardini.
Il Dr. Antonio Giangrande è presidente nazionale dell’Associazione Contro Tutte le Mafie, riconosciuta dal Ministero dell’Interno come sodalizio antimafia, con il n. 6/2006 nell’elenco tenuto dalla Prefettura di Taranto. Associazione nazionale con un seguito di centinaia di migliaia di cittadini, le cui segnalazioni danno vita alle inchieste contenute sui siti web d’informazione e sulla web tv nazionale di cultura, informazione e promozione della legalità e del territorio. Da ciò il dr. Antonio Giangrande ha prodotto un film documentario ed un libro. Il titolo delle opere è “L’Italia del trucco, l’Italia che siamo”. Opere da leggere e vedere gratuitamente sui siti. In virtù di tale attività, scomoda per il malaffare, è perseguitato, censurato e indotto all’indigenza.
A supporto ci sono state 5 interrogazioni parlamentari:
1….del Deputato Augusto Di Stanislao, IDV, XVI legislatura, in riferimento all’esame forense truccato, che impedisce l’abilitazione all’avvocatura da 14 anni del dr. Antonio Giangrande;
2….del Deputato Giampaolo Fogliardi, PD, XVI legislatura, in riferimento all’esame forense truccato, che impedisce l’abilitazione all’avvocatura da 14 anni del dr. Antonio Giangrande e per l’impedimento all’accesso al 5x1000 a danno dell’Associazione Contro Tutte le Mafie;
1….del Senatore Giovanni Russo Spena, RC, XV legislatura, in riferimento alla censura Rai per servizi effettuati in virtù di programmi per l’accesso e mai mandati in onda e per la censura sulle notizie stampa e i servizi su e dell’Associazione Contro Tutte le Mafie;
1….del Senatore Euprepio Curto, AN, XIV legislatura, sullo stato della giustizia a Taranto e sugli atti ritorsivi a danno del Dr. Antonio Giangrande.
Inoltre il Dr. Antonio Giangrande, in campo politico, si batte per l’istituzione normativa del “Difensore Civico Giudiziario” a tutela del cittadino contro insabbiamenti e ritorsioni, con poteri d’indagine propria dei magistrati.
Tenuto conto che da sempre si è proceduto ad insabbiare le denunce presentate contro i magistrati, senza mai conseguire calunnia, non si vorrebbe che ciò potesse avvenire anche per il procedimento attivato dalla DIA di Catanzaro relativamente al procedimento 3016/2010 R.G. mod. 45, su istanza del sottoscritto contro i magistrati di Potenza e Lecce e sul quale sono stato sentito, come atto in allegato, e per il quale ho prodotto prova di mancata correzione dei miei compiti nel concorso forense in vari anni; per il quale ho prodotto l’impedimento al ricorso in autotutela da parte del TAR; per il quale ho prodotto atti di archiviazione senza indagini dei procedimenti da parte di magistrati della Procura di Lecce (3614/10) e Potenza (2945/10). Procedimento attivato dalla DIA di Catanzaro non in base alla denuncia presentata alla Procura di Catanzaro il 17 e il 26 luglio 2010, ma da identica denuncia presentata a Venezia e girata a Catanzaro e della quale non si conosce l’esito, nonostante vi era richiesta di essere avvisato per eventuale archiviazione o proroga indagini. Da anni si denunciano le anomalie delle commissioni di esame forense, specie del distretto di Lecce. La stessa giudice Rita Romano, innanzi spesso nominata, è stata commissario di esame a Lecce, con tutti i suoi colleghi magistrati tarantini, come lo sono moltissimi avvocati di Taranto e come lo è stato Antonio De Giorgi. Questi è stato, addirittura, presidente di Commissione, in qualità di presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce. De Giorgi, denunciato dal sottoscritto ed estromesso dalla riforma come commissario, in seguito ha fatto parte delle commissioni come Ispettore ministeriale nazionale e nel 2010, addirittura, come presidente nazionale di commissione di esame.
Si cerca in tutti i modi di far passare il sottoscritto come mitomane o pazzo, non riuscendoci in virtù della fondatezza delle ragioni da me sollevate e grazie alla competenza giuridica che mi dà modo di affrontare le avversità ambientali. Tale ulteriore legittimo sospetto si concretizza nel fatto che il sottoscritto Giangrande Antonio è stato accusato di esercizio abusivo della professione forense e per gli effetti di circonvenzione di incapace per l’onorario ricevuto. Nel procedimento civile connesso, il giudice del Tribunale di Taranto, Sergio Cassano, mi sbatté fuori fisicamente a spintoni dall’udienza, in cui io ero inerte e in silenzio, mettendomi le mani addosso. Nel procedimento penale al sottoscritto gli viene impedito di nominare un difensore, in quanto gli si impedisce l’accesso al gratuito patrocinio, perché gli viene comunicato il limite di reddito di lire 11.260.000, anziché lire 18 milioni. Inoltre per 3 rituali richieste di accesso al gratuito patrocinio non viene dato riscontro, nemmeno per il diniego. Il sostituto procuratore di Taranto Vincenzo Petrocelli è lo stesso P.M. dei casi di cui io mi sono occupato dando rilievo mediatico: Domenico Morrone, 15 anni di carcere da innocente; Carmela Cirella, morta suicida a 13 anni perché non creduta essere stata vittima di stupro; i presunti innocenti in carcere per delitti di cui Sebai, il killer di 14 vecchiette, si è autoaccusato con riscontri, ma rimasti colpevoli perché lo stesso foro ha ritenuto attendibile la confessione solo per quei delitti senza condannati. Il PM Vincenzo Petrocelli, ricevendo la prima richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, invia al GIP parere negativo, che diniega, ma non comunica. Vincenzo Petrocelli, ricevendo la seconda richiesta, inviata al GIP tramite carabinieri, la ignora. Il giudice del Tribunale di Manduria, Fulvia Misserini, nell’udienza del 4 novembre 2003, rigetta la terza richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, imponendo la nomina preventiva dell’avvocato iscritto in elenco, quantunque non fosse quello di fiducia. La Misserini seduta stante ha nominato Gianluigi De Donno, lo stesso che ha rinunciato al mandato a causa della ricusazione contro la Rita Romano. La Misserini ha condizionato l’ammissione al gratuito patrocinio, nominando lei l’avvocato, in violazione della legge, che stabilisce la scelta dell’avvocato da parte dell’imputato in base all’ammissione già avvenuta. Nelle more mi è stata impedita la difesa e al fine mi è stato imposto un difensore d’ufficio. Il giudice Rita Romano, suo successore, nonostante le illegalità e gli abusi commessi dai colleghi, rigetta l’istanza di annullamento e del rinvio al GIP degli atti processuali. Insomma, dopo anni è stata impedita la difesa, per una condanna scontata. In quello stesso processo penale n. 7612/01 RGPM, in data 06/03/2007, nonostante lo stesso nuovo PM togato, sostituto di Petrocelli, riteneva il reato di esercizio abusivo della professione forense infondato e inesistente, essendovi regolare abilitazione al patrocinio legale, chiedendone l’assoluzione, la Rita Romano condannava il Giangrande per circonvenzione di incapace. Tale abnorme decisione è stata assunta, nonostante le tariffe forensi prevedevano l’obbligatorietà dell’onorario richiesto per il mandato svolto. Tale abnorme decisione è stata assunta nonostante più volte si sia denunciata la violazione del diritto di difesa per mancata nomina del difensore, per impedimento illegittimo all’accesso al gratuito patrocinio. Decisione assunta, nonostante la persona offesa non si fosse costituita parte civile, né mai essa abbia richiesto la ripetizione di quanto pagato. La condanna in primo grado non è stata convalidata in appello, anche perché non si poteva fare altrimenti. Ne sono uscito pulito, ma la notizia non si è data. Da notare che il giorno della sentenza di condanna presso il Tribunale di Manduria era l’ultimo processo ed erano presenti solo il PM, il giudice Romano, il cancelliere e il difensore dell’imputato. Dagli uffici giudiziari è partita la velina. Il giorno dopo i giornali a grandi rilievi portavano la notizia evidenziando il fatto che il condannato Giangrande Antonio era il presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie. Notizia che ha provocato grave nocumento d’immagine e cessazione di collaborazione con i media locali.
L’istante per fini di giustizia, in via incidentale, ritenuto che nella narrazione dei fatti si possano configurare una o più azioni di reità, fa presente che tale atto può essere considerato a tutti gli effetti anche denuncia/querela da presentare d’ufficio al Procuratore Generale della Corte di Cassazione, con potere ed obbligo di azione penale e di azione disciplinare presso il CSM. Denuncia e denuncia-querela penale ed esposto amministrativo contro i soggetti identificati, da soli, o in correità con persone non conosciute, per gli atti e i fatti e per i reati applicabili, scaturenti da una doverosa indagine, con istanza di punizione, con riserva di costituzione di parte civile nell’instaurando procedimento penale. Inoltre si chiede, come persona offesa dal reato, che gli venga comunicato ogni atto di cui ha diritto di essere avvisato e in particolare modo quanto previsto dagli artt. 406 comma 3 c.p.p. (proroga del termine delle indagini preliminari) e 408 comma 2 c.p.p. (richiesta di archiviazione). Si oppone formale opposizione, ex art.459 c.p.p., alla richiesta dell’emissione del decreto penale di condanna.
Tenuto conto di quanto esplicitato il sottoscritto
CHIEDE
pertanto ai sensi dell’art. 45 c.p.p. ss. che i processi in epigrafe vengano rimessi ad altro giudice ai sensi dell’art. 11 c.p.p., per palese legittimo sospetto.
Legittimo sospetto che le sentenze a carico del sottoscritto emesse nel foro di Taranto possano essere influenzate, o addirittura viziate da forte inimicizia, da grave pregiudizio, da pesante ritorsione, o da grande pressione psicologica dei magistrati colleghi dei giudicanti. Come vi è legittimo sospetto che le sentenze emesse in questo stato di “fumus persecutionis” possano essere usate artatamente per screditare il sottoscritto agli occhi dell’opinione pubblica, tanto da far dissuadere i media dall’approcciarsi a noi ed allontanare la loro attenzione nei confronti della nostra attività associativa, che si palesa in tutto il mondo per quella che è: improntata sulla difesa della legalità.
Legittimo sospetto che nel luogo in cui devono svolgersi gli attuali processi, più che altro per reati d’opinione, vi sono gravi situazioni locali, altrimenti non eliminabili, tali da turbarne il libero svolgimento, dovute a pesante pregiudizio e grave inimicizia per fatto personale o per solidarietà di colleganza. Gravi situazioni locali fondati su commistione ed intrecci di interessi ed amicizie. Tali gravi situazioni locali, ineliminabili se non attraverso il trasferimento del processo ad altra sede, in particolare, determinano motivi di legittimo sospetto sulla imparzialità del giudice. Ciò ampiamente dimostrato dall’esame della documentazione che si allega al presente atto in relazione ai motivi di legittimo sospetto. Integrati in modo esaustivo e fondamentale dagli atti contenuti nei fascicoli di ciascuna causa, di cui si chiede l’integrale acquisizione.
Legittimo sospetto che vi è fondato motivo di ritenere che l'Ufficio Giudiziario di Taranto, per quanto riguarda le posizioni processuali del sottoscritto, connesse o accessorie ad altre, non sia in grado di determinarsi autonomamente sia nei componenti che esercitano funzioni inquirenti, sia in quelli che esercitano la funzione giurisdizionale e/o che sussistano comunque fondati motivi di legittimo sospetto che ci sia un effettivo condizionamento ambientale subito dagli organi requirenti e giudicanti, in particolare nella persona del giudice Frida Mazzuti, Vilma Gilli, altro giudice designando, titolari dei presenti processi, sostituti del giudice Rita Romano, la cui ricusazione ha avuto come conseguenza quello di farla determinare ad abbandonare il processo attraverso l’astensione, ritenuta fondata dal Presidente del Tribunale. A tale stregua risulta di palmare evidenza che la grave situazione giudiziaria esistente a Taranto, per tutti i motivi anzidetti ed i precedenti illustrati, abbia condizionato ed ancora condizioni la libera determinazione e la serenità dei Giudici di Taranto. Per il sottoscritto istante c'è la sussistenza di più che ragionevoli motivi di legittimo sospetto, da intendersi come il ragionevole dubbio che la gravità della situazione locale possa portare il Giudice a non essere, comunque, imparziale o sereno, dovendosi intendere per imparzialità la neutralità, l'indifferenza del Giudice rispetto al risultato e rispetto all'esito del processo e quindi, in un'accezione più ampia ed elastica, rispetto al pregiudizio della libertà di determinazione.
Si chiede la rimessione dei processi. Lo si chiede alla S.V. affinchè dall’alto del suo prestigio intraprenda un percorso di giustizia fin qui, come illustrato, inibito da omertà, complicità ed insabbiamenti. Atteggiamento non consono ai doveri e al prestigio della Magistratura e dell’Avvocatura, che, se legittimato, getta ombre sull’amministrazione della giustizia in Italia.
Si chiede la rimessione, altresì, per stabilire un principio: i magistrati requirenti e giudicanti non possono decidere su cause in cui, in modo indiretto, trattasi di rilievi critici sull’operato in generale dei loro uffici. Critiche tutelate dall’art. 21 della Costituzione e mirate allo sviluppo sociale del territorio.
Per quanto spiegato si chiede, altresì, alla S.V., che, nelle more della decisione della Suprema Corte gli stessi processi vengano sospesi in attesa di esito positivo di codesta istanza.
Per ogni processo, indicato ciascuno nei punti, 1, 2 , 3, si presenta distinta istanza al rispettivo giudice che procede, notificata alle parti, quantunque non costituite come parte civile.
Si comunica che vi è ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato come decreto allegato.
Manduria lì 28 marzo 2011
Con osservanza
F.to Antonio Giangrande
Presidente Dr Antonio Giangrande – ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE
099.9708396 – 328.9163996
Si allega:
1 libro intitolato “L’Italia del Trucco, l’Italia che siamo”;
5 pag. elenco denunce di competenza della Procura di Taranto;
3 pag. elenco denunce di competenza della Procura di Potenza;
7 pag. denuncia presentata contro il giudice ricusato, Rita Romano e attestati di ricevuta;
4 pag. denuncia presentata contro i magistrati per abuso di sequestro del sito web;
3 pag. di proroga delle indagini della procura di Potenza per la critica al processo Sebai;
1 pag. di rinvio a giudizio per critica ad una archiviazione fatta da un giornale del Sudafrica;
1 pag. di audizione DIA Catanzaro;
1 pag. di decreto di ammissione al gratuito patrocinio
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1. Azione: ritorsione per aver rilevato l’evasione fiscale e contributiva dell’avvocatura in Italia.
In Italia, per chi termina gli studi universitari e intenda intraprendere una professione (in particolare quella forense) è difficile trovare uno Studio, che lo accolga per l’effettuazione del praticantato dei due anni. Praticantato che serve per poter poi partecipare all’esame di abilitazione. E’ quasi impossibile, se non si ha un parente od un amico, che ti accolga. Tutto ciò per garantire l’omertà sugli abusi del sistema. Quel sistema ( per esempio forense) che permette la falsa annotazione sul libretto delle presenze obbligatorie alle udienze. A tal proposito, assistendo alle udienze durante la mia pratica assidua e veritiera, mi accorgevo che il numero dei Praticanti Avvocato presenti in aula non corrispondeva alla loro reale entità numerica, riportata presso il registro tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto. Mi accorsi, anche, che i praticanti, per l’opera prestata a favore del dominus, non ricevevano remunerazione, o ciò avveniva in nero, né per loro si pagavano i contributi. Chiesi conto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto. Mi dissero “Fatti i fatti tuoi. Intanto facci vedere il libretto di pratica, che poi vediamo se diventi avvocato”. Controllarono il libretto, contestando la veridicità delle annotazioni e delle firme di controllo. Non basta. Nonostante il regolare pagamento dei bollettini di versamento di iscrizione, a mio carico venne attivata procedura di riscossione coattiva con cartella di pagamento, contro la quale ho presentato opposizione, poi vinta. Di fatto: con lor signori in Commissione di esame forense, non sono più diventato avvocato.
2. Azione: ritorsione per aver rilevato l’irregolarità degli esami di avvocato in Italia.
¨ Sessione d’esame d’avvocato 1998-1999. Presidente di Commissione, Avv. Antonio De Giorgi, Presidente Consiglio Ordine degli Avvocati di Lecce. Sono stato bocciato. A Lecce mi accorgo di alcune anomalie di legalità, tra cui il fatto che 6 Avetranesi su 6 vengono bocciati, me compreso, e che molti Commissari suggerivano ai candidati incapaci quanto scrivere nell’elaborato. Chi non suggeriva non impediva che gli altri lo facessero. Strano era, che compiti simili, copiati pedissequamente, erano valutati in modo difforme.
¨ Sessione d’esame d’avvocato 1999-2000. Presidente di Commissione, Avv. Gaetano De Mauro, Principe del Foro di Lecce. Sono stato bocciato. A Lecce le anomalie aumentano. Sul Quotidiano di Lecce il Presidente della stessa Commissione d’esame dice che: “il numero degli avvocati è elevato e questa massa di avvocati è incompatibile con la realtà socio economica del Salento. Così nasce la concorrenza esasperata”. L’Avv. Pasquale Corleto nello stesso articolo aggiunge: “non basta studiare e qualificarsi, bisogna avere la fortuna di entrare in determinati circuiti, che per molti non sono accessibili”. L’abuso del potere della Lobby forense è confermato dall’Antitrust, che con provvedimento n. 5400, il 3 ottobre 1997 afferma: “ E' indubbio che, nel controllo dell'esercizio della professione, si sia pertanto venuto a determinare uno sbilanciamento tra lo Stato e gli Ordini e che ciò abbia potuto favorire la difesa di posizioni di rendita acquisite dai professionisti già presenti sul mercato.”
¨ Sessione d’esame d’avvocato 2000-2001. Presidente di Commissione, Avv. Antonio De Giorgi, Presidente Consiglio Ordine degli Avvocati di Lecce. Sono stato bocciato. A Lecce le anomalie aumentano. La percentuale di idonei si diversifica: 1998, 60 %, 1999, 25 %, 2000, 49 %, 2001, 36 %. Mi accorgo che paga essere candidato proveniente dalla sede di esame, perché, raffrontando i dati per le province del distretto della Corte D’Appello, si denota altra anomalia: Lecce, sede d’esame, 187 idonei; Taranto 140 idonei; Brindisi 59 idonei. Non basta, le percentuali di idonei per ogni Corte D’Appello nazionale variano dal 10% del Centro-Nord al 99% di Catanzaro. L’esistenza degli abusi è nel difetto e nell’eccesso della percentuale. Il TAR Lombardia, con ordinanza n.617/00, applicabile per i compiti corretti da tutte le Commissioni d’esame, rileva che i compiti non si correggono per mancanza di tempo. Dai verbali risultano corretti in 3 minuti. Con esperimento giudiziale si accerta che occorrono 6 minuti solo per leggere l’elaborato. Il TAR di Lecce, eccezionalmente contro i suoi precedenti, ma conforme a pronunzie di altri TAR, con ordinanza 1394/00, su ricorso n. 200001275 di Stefania Maritati, decreta la sospensiva e accerta che i compiti non si correggono, perché sono mancanti di glosse o correzioni, e le valutazioni sono nulle, perché non motivate. In sede di esame si disattende la Direttiva CEE 48/89, recepita con D.Lgs.115/92, che obbliga ad accertare le conoscenze deontologiche e di valutare le attitudini e le capacità di esercizio della professione del candidato, garantendo così l'interesse pubblico con equità e giustizia. Stante questo sistema di favoritismi, la Corte Costituzionale afferma, con sentenza n. 5 del 1999: "Il legislatore può stabilire che in taluni casi si prescinda dall'esame di Stato, quando vi sia stata in altro modo una verifica di idoneità tecnica e sussistano apprezzabili ragioni che giustifichino l'eccezione". In quella situazione, presento denuncia penale contro la Commissione d’esame presso la Procura di Bari e alla Procura di Lecce, che la invia a Potenza. Inaspettatamente, pur con prove mastodontiche, le Procure di Potenza e Bari archiviano, senza perseguirmi per calunnia. Addirittura la Procura di Potenza non si è degnata di sentirmi.
¨ Sessione d’esame d’avvocato 2001/2002. Presidente di Commissione, Avv. Antonio De Giorgi, Presidente Consiglio Ordine degli Avvocati di Lecce. Sono stato bocciato. A Lecce le anomalie aumentano. L’on. Luca Volontè, alla Camera, il 5 luglio 2001, presenta un progetto di legge, il n. 1202, in cui si dichiara formalmente che in Italia gli esami per diventare avvocato sono truccati. Secondo la sua relazione diventano avvocati non i capaci e i meritevoli, ma i raccomandati e i fortunati. Tutto mira alla limitazione della concorrenza a favore della Lobby. Addirittura c’è chi va in Spagna per diventare avvocato, per poi esercitare in Italia senza fare l’esame. A questo punto, presso la Procura di Taranto, presento denuncia penale contro la Commissione d’esame di Lecce con accluse varie fonti di prova. Così fanno altri candidati con decine di testimoni a dichiarare che i Commissari suggeriscono. Tutto lettera morta.
¨ Sessione d’esame d’avvocato 2002-2003. Presidente di Commissione, Avv. Luigi Rella, Principe del Foro di Lecce. Ispettore Ministeriale, Giorgino. Sono stato bocciato. A Lecce le anomalie aumentano. Lo stesso Ministero della Giustizia, che indice gli esami di Avvocato, mi conferma che in Italia gli esami sono truccati. Non basta, il Ministro della Giustizia, Roberto Castelli, propone il decreto legge di modifica degli esami, attuando pedissequamente la volontà del Consiglio Nazionale Forense che, di fatto, sfiducia le Commissioni d’esame di tutta Italia. Gli Avvocati dubitano del loro stesso grado di correttezza, probità e legalità. In data 03/05/03, ad Arezzo si riunisce il Consiglio Nazionale Forense con i rappresentanti dei Consigli dell’Ordine locali e i rappresentanti delle associazioni Forensi. Decidono di cambiare perché si accorgono che in Italia i Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati abusano del loro potere per essere rieletti, chiedendo conto delle raccomandazioni elargite, e da qui la loro incompatibilità con la qualità di Commissario d’esame. In data 16/05/03, in Consiglio dei Ministri viene accolta la proposta di Castelli, che adotta la decisione del Consiglio Nazionale Forense. Ma in quella sede si decide, anche, di sbugiardare i Magistrati e i Professori Universitari, in qualità di Commissari d’esame, prevedendo l’incompatibilità della correzione del compito fatta dalla stessa Commissione d’esame. Con D.L. 112/03 si stabilisce che il compito verrà corretto da Commissione territorialmente diversa e i Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati non possono essere più Commissari. In Parlamento, in sede di conversione del D.L., si attua un dibattito acceso, riscontrabile negli atti parlamentari, dal quale scaturisce l’esistenza di un sistema concorsuale marcio ed illegale di accesso all’avvocatura. Il D.L. 112/03 è convertito nella Legge 180/03. I nuovi criteri prevedono l’esclusione punitiva dei Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati dalle Commissioni d’esame e la sfiducia nei Magistrati e i Professori Universitari per la correzione dei compiti. Però, acclamata istituzionalmente l’illegalità, si omette di perseguire per abuso d’ufficio tutti i Commissari d’esame. Non solo. Ad oggi continuano ad essere Commissari d’esame gli stessi Magistrati e i Professori Universitari, ma è allucinante che, nelle nuove Commissioni d’esame, fanno parte ex Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati, già collusi in questo stato di cose quando erano in carica. Se tutto questo non basta a dichiarare truccato l’esame dell’Avvocatura, il proseguo fa scadere il tutto in una illegale “farsa”. Il Ministero, alla prova di scritto di diritto penale, alla traccia n. 1, erroneamente chiede ai candidati cosa succede al Sindaco, che prima nega e poi rilascia una concessione edilizia ad un suo amico, sotto mentite spoglie di un’ordinanza. In tale sede i Commissari penalisti impreparati suggerivano in modo sbagliato. Solo io rilevavo che la traccia era errata, in quanto riferita a sentenze della Cassazione riconducibili a violazioni di legge non più in vigore. Si palesava l’ignoranza dell’art.107, D.Lgs. 267/00, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, in cui si dispongono le funzioni dei dirigenti, e l’ignoranza del D.P.R. 380/01, Testo Unico in materia edilizia. Da molti anni, con le varie Bassanini, sono entrate in vigore norme, in cui si prevede che è competente il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune a rilasciare o a negare le concessioni edilizie. Rilevavo che il Sindaco era incompetente. Rilevavo altresì che il Ministero dava per scontato il comportamento dei Pubblici Ufficiali omertosi, che lavorando con il Sindaco e conoscendo i fatti penalmente rilevanti, non li denunciavano alla Magistratura. Per non aver seguito i loro suggerimenti, i Commissari mi danno 15 (il minimo) al compito esatto, 30 (il massimo) agli altri 2 compiti. I candidati che hanno scritto i suggerimenti sbagliati, sono divenuti idonei. Durante la trasmissione “Diritto e Famiglia” di Studio 100, lo stesso Presidente dell’Ordine di Taranto, Egidio Albanese, ebbe a dire: “l’esame è blando, l’Avvocatura è un parcheggio per chi vuol far altro, diventa avvocato il fortunato, perché la fortuna aiuta gli audaci”. Si chiede copia del compito con la valutazione contestata. Si ottiene, dopo esborso di ingente denaro, per vederlo immacolato. Non contiene una correzione, né una motivazione alla valutazione data. Intanto, il Consiglio di Stato, VI sezione, con sentenza n.2331/03, non giustifica più l’abuso, indicando l’obbligatorietà della motivazione. Su queste basi di fatto e di diritto si presenta il ricorso al TAR. Il TAR, mi dice: “ dato che si disconosce il tutto, si rigetta l’istanza di sospensiva. Su queste basi vuole che si vada nel merito, per poi decidere sulle spese di giudizio?”
¨ Sessione d’esame d’avvocato 2003-2004. Presidente di Commissione, Avv. Francesco Galluccio Mezio, Principe del Foro di Lecce. Sono stato bocciato. A Lecce le anomalie aumentano. I candidati continuano a copiare dai testi, dai telefonini, dai palmari, dai compiti passati dai Commissari. I candidati continuano ad essere aiutati dai suggerimenti dei Commissari. I nomi degli idonei circolano mesi prima dei risultati. I candidati leccesi, divenuti idonei, come sempre, sono la stragrande maggioranza rispetto ai brindisini e ai tarantini. Alla richiesta di visionare i compiti, senza estrarre copia, in segreteria, per ostacolarmi, non gli basta l’istanza orale, ma mi impongono la tangente della richiesta formale con perdita di tempo e onerose spese accessorie. Arrivano a minacciare la chiamata dei Carabinieri se non si fa come impongono loro, o si va via. Le anomalie di regolarità del Concorso Forense, avendo carattere generale, sono state oggetto della denuncia formale presentata presso le Procure Antimafia e presso tutti i Procuratori Generali delle Corti d’Appello e tutti i Procuratori Capo della Repubblica presso i Tribunali di tutta Italia. Si presenta l’esposto al Presidente del Consiglio e al Ministro della Giustizia, al Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia e Giustizia del Senato. La Gazzetta del Mezzogiorno, in data 25/05/04, pubblica la notizia che altri esposti sono stati presentati contro la Commissione d’esame di Lecce (vedi Michele D’Eredità). Tutto lettera morta.
¨ Sessione d’esame d’avvocato 2004-2005. Tutto come prima. Presidente di Commissione, Avv. Marcello Marcuccio, Principe del Foro di Lecce. Sono stato bocciato. Durante le prove d’esame ci sono gli stessi suggerimenti e le stesse copiature. I pareri motivati della prova scritta avvenuta presso una Commissione d’esame vengono corretti da altre Commissioni. Quelli di Lecce sono corretti dalla Commissione d’esame di Torino, che da anni attua un maggiore sbarramento d’idoneità. Ergo: i candidati sanno in anticipo che saranno bocciati in numero maggiore a causa dell’illegale limitazione della concorrenza professionale. Presento l’ennesima denuncia presso la Procura di Potenza, la Procura di Bari, la Procura di Torino e la Procura di Milano, e presso i Procuratori Generali e Procuratori Capo di Lecce, Bari, Potenza e Taranto, perché tra le altre cose, mi accorgo che tutti i candidati provenienti da paesi amministrati da una parte politica, o aventi Parlamentari dello stesso colore, sono idonei in percentuale molto maggiore. Tutto lettera morta.
¨ Sessione d’esame d’avvocato 2005-2006. Tutto come prima. Presidente di Commissione, Avv. Raffaele Dell’Anna. Principe del Foro di Lecce. Sono stato bocciato. Addirittura i Commissari dettavano gli elaborati ai candidati. Gente che copiava dai testi. Gente che copiava dai palmari. Le valutazioni delle 7 Sottocommissioni veneziane non sono state omogenee, se non addirittura contrastanti nei giudizi. Il Tar di Salerno, Ordinanza n.1474/2006, conforme al Tar di Lecce, Milano e Firenze, dice che l’esame forense è truccato. I Tar stabiliscono che i compiti non sono corretti perché non vi è stato tempo sufficiente, perché non vi sono correzioni, perché mancano le motivazioni ai giudizi, perché i giudizi sono contrastanti, anche in presenza di compiti copiati e non annullati. Si è presentata l’ulteriore denuncia a Trento e a Potenza. Tutto lettera morta.
¨ Sessione d’esame d’avvocato 2006-2007. Tutto come prima. Presidente di Commissione, Avv. Giangaetano Caiaffa. Principe del Foro di Lecce. Presente l’Ispettore Ministeriale Vito Nanna. I posti a sedere, negli anni precedenti assegnati in ordine alfabetico, in tale sessione non lo sono più, tant’è che si sono predisposti illecitamente gruppi di ricerca collettiva. Nei giorni 12,13,14 dicembre, a dispetto dell’orario di convocazione delle ore 07.30, si sono letti i compiti rispettivamente alle ore 11.45, 10.45, 11.10. Molte ore dopo rispetto alle ore 09.00 delle altre Commissioni d’esame. Troppo tardi, giusto per agevolare la dettatura dei compiti tramite cellulari, in virtù della conoscenza sul web delle risposte ai quesiti posti. Commissione di correzione degli scritti è Palermo. Per ritorsione conseguente alle mie lotte contro i concorsi forensi truccati e lo sfruttamento dei praticanti, con omissione di retribuzione ed evasione fiscale e contributiva, dopo 9 anni di bocciature ritorsive all’esame forense e ottimi pareri resi, quest’anno mi danno 15, 15, 18 per i rispettivi elaborati, senza correzioni e motivazioni: è il minimo. Da dare solo a compiti nulli. La maggior parte degli idonei è leccese, in concomitanza con le elezioni amministrative, rispetto ai tarantini ed ai brindisini. Tramite le televisioni e i media nazionali si promuove un ricorso collettivo da presentare ai Tar di tutta Italia contro la oggettiva invalidità del sistema giudiziale rispetto alla totalità degli elaborati nel loro complesso: per mancanza, nelle Sottocommissioni di esame, di tutte le componenti professionali necessarie e, addirittura, del Presidente nominato dal Ministero della Giustizia; per giudizio con motivazione mancante, o illogica rispetto al quesito, o infondata per mancanza di glosse o correzioni, o incomprensibile al fine del rimedio alla reiterazione degli errori; giudizio contrastante a quello reso per elaborati simili; giudizio non conforme ai principi di correzione; giudizio eccessivamente severo; tempo di correzione insufficiente. Si presenta esposto penale contro le commissioni di Palermo, Lecce, Bari, Venezia, presso le Procure di Taranto, Lecce, Potenza, Palermo, Caltanissetta, Bari, Venezia, Trento. Il Pubblico Ministero di Palermo archivia immediatamente, iscrivendo il procedimento a carico di ignoti, pur essendoci chiaramente indicati i 5 nomi dei Commissari d’esame denunciati. I candidati di Lecce disertano in modo assoluto l’iniziativa del ricorso al Tar. Al contrario, in altre Corti di Appello vi è stata ampia adesione, che ha portato a verificare, comparando, modi e tempi del sistema di correzione. Il tutto a confermare le illegalità perpetrate, che rimangono impunite.
¨ Sessione d’esame d’avvocato 2007-2008 . Tutto come prima. Presidente di Commissione Avv. Massimo Fasano, Principe del Foro di Lecce. Addirittura uno scandalo nazionale ha sconvolto le prove scritte: le tracce degli elaborati erano sul web giorni prima rispetto alla loro lettura in sede di esame. Le risposte erano dettate da amici e parenti sul cellulare e sui palmari dei candidati. Circostanza da sempre esistita e denunciata dal sottoscritto nell’indifferenza generale. Questa volta non sono solo. Anche il Sottosegretario del Ministero dell’Interno, On. Alfredo Mantovano, ha presentato denuncia penale e una interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia, chiedendo la nullità della prova, così come è successo per fatto analogo a Bari, per i test di accesso alla Facoltà di Medicina. Anche per lui stesso risultato: insabbiamento dell’inchiesta.
¨ Sessione d’esame d’avvocato 2008-2009 . Tutto come prima. Presidente di Commissione Avv. Pietro Nicolardi, Principe del Foro di Lecce. E’ la undicesima volta che mi presento a rendere dei pareri legali. Pareri legali dettati ai candidati dagli stessi commissari o dai genitori sui palmari. Pareri resi su tracce già conosciute perché pubblicate su internet o perché le buste sono aperte ore dopo rispetto ad altre sedi, dando il tempo ai candidati di farsi passare il parere sui cellulari. Pareri di 5 o 6 pagine non letti e corretti, ma dichiarati tali in soli 3 minuti, nonostante vi fosse l’onere dell’apertura di 2 buste, della lettura, della correzione, del giudizio, della motivazione e della verbalizzazione. Il tutto fatto da commissioni illegittime, perché mancanti dei componenti necessari e da giudizi nulli, perché mancanti di glosse, correzioni e motivazioni. Il tutto fatto da commissioni che limitano l’accesso e da commissari abilitati alla professione con lo stesso sistema truccato. Da quanto emerge dal sistema concorsuale forense, vi è una certa similitudine con il sistema concorsuale notarile e quello giudiziario e quello accademico, così come le cronache del 2008 ci hanno informato. Certo è che se nulla hanno smosso le denunce del Ministro dell’Istruzione, Gelmini, lei di Brescia costretta a fare gli esami a Reggio Calabria, e del Sottosegretario al Ministero degli Interni, Mantovano, le denunce insabbiate dal sottoscritto contro i concorsi truccati, mi porteranno, per ritorsione, ad affrontare l’anno prossimo per la dodicesima volta l’esame forense, questa volta con mio figlio Mirko. Dopo essere stato bocciato allo scritto dell’esame forense per ben 11 volte, che ha causato la mia indigenza ho provato a visionare i compiti, per sapere quanto fossi inetto. Con mia meraviglia ho scoperto che il marcio non era in me. La commissione esaminatrice di Reggio Calabria era nulla, in quanto mancante di una componente necessaria. Erano 4 avvocati e un magistrato. Mancava la figura del professore universitario. Inoltre i 3 temi, perfetti in ortografia, sintassi e grammatica, risultavano visionati e corretti in soli 5 minuti, compresi i periodi di apertura di 6 buste e il tempo della consultazione, valutazione ed estensione del giudizio. Tempo ritenuto insufficiente da molti Tar. Per questi motivi, senza entrare nelle tante eccezioni da contestare nel giudizio, compresa la comparazione di compiti identici, valutati in modo difforme, si appalesava la nullità assoluta della decisione della commissione, già acclarata da precedenti giurisprudenziali. Per farmi patrocinare, ho provato a rivolgermi ad un principe del foro amministrativo di Lecce. Dal noto esponente politico non ho meritato risposta. Si è di sinistra solo se si deve avere, mai se si deve dare. L’istanza di accesso al gratuito patrocinio presentata personalmente, dopo settimane, viene rigettata. Per la Commissione di Lecce c’è indigenza, ma non c’è motivo per il ricorso!!! Nel processo amministrativo si rigettano le istanze di ammissione al gratuito patrocinio per il ricorso al Tar per mancanza di “fumus”: la commissione formata ai sensi della finanziaria 2007 (Governo Prodi) da 2 magistrati del Tar e da un avvocato, entra nel merito, adottando una sentenza preventiva senza contraddittorio, riservandosi termini che rasentano la decadenza per il ricorso al Tar.
¨ Sessione d’esame d’avvocato 2009-2010 . Tutto come prima. Presidente di Commissione Avv. Angelo Pallara, Principe del Foro di Lecce. Nella sua sessione, nonostante i candidati fossero meno della metà degli altri anni, non ci fu notifica postale dell’ammissione agli esami. E’ la dodicesima volta che mi presento. Questa volta con mio figlio Mirko. Quantunque nelle sessioni precedenti i miei compiti non fossero stati corretti e comunque giudicate da commissioni illegittime, contro le quali mi è stato impedito il ricorso al Tar. Le mie denunce penali presentate a Lecce, Potenza, Catanzaro, Reggio Calabria, e i miei esposti ministeriali: tutto lettera morta. Alle mie sollecitazioni il Governo mi ha risposto: hai ragione, provvederemo. Il provvedimento non è mai arrivato. Intanto il Ministro della Giustizia nomina ispettore ministeriale nazionale per questa sessione, come negli anni precedenti, l’avv. Antonio De Giorgi, già Presidente di commissione di esame di Lecce, per gli anni 1998-99, 2000-01, 2001-02, e ricoprente l’incarico di presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce. Insomma è tutta una presa in giro: costui con la riforma del 2003 è incompatibile a ricoprire l’incarico di presidente di sottocommissione, mentre, addirittura, viene nominato ispettore su un concorso che, quando lui era presidente, veniva considerato irregolare. Comunque è di Avetrana (TA) l’avvocato più giovane d’Italia. Il primato è stabilito sul regime dell’obbligo della doppia laurea. 25 anni. Mirko Giangrande, classe 1985. Carriera scolastica iniziata direttamente con la seconda elementare; con voto 10 a tutte le materie al quarto superiore salta il quinto ed affronta direttamente la maturità. Carriera universitaria nei tempi regolamentari: 3 anni per la laurea in scienze giuridiche; 2 anni per la laurea magistrale in giurisprudenza. Praticantato di due anni e superamento dell’esame scritto ed orale di abilitazione al primo colpo, senza l’ausilio degli inutili ed onerosi corsi pre esame organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Et Voilà, l’avvocato più giovane d’Italia. Cosa straordinaria: non tanto per la giovane età, ma per il fatto che sia avvenuta contro ogni previsione, tenuto conto che Mirko è figlio di Antonio Giangrande, noto antagonista della lobby forense e della casta giudiziaria ed accademica. E dire che Antonio Giangrande ha affrontato la maturità statale portando 5 anni in uno e si è laureato a Milano superando le 26 annualità in soli due anni. Buon sangue non mente. Ma nulla si può contro gli abusi e le ritorsioni, nonostante che ogni anno in sede di esame tutti coloro che gli siedono vicino si abilitano con i suoi suggerimenti. Volontariato da educatore presso l’oratorio della parrocchia di Avetrana, e volontariato da assistente e consulente legale presso l’Associazione Contro Tutte le Mafie, con sede nazionale proprio ad Avetrana, fanno di Mirko Giangrande un esempio per tanti giovani, non solo avetranesi. Questo giustappunto per evidenziare una notizia positiva attinente Avetrana, in alternativa a quelle sottaciute ed alle tante negative collegate al caso di Sarah Scazzi. L’iscrizione all’Albo compiuta a novembre nonostante l’abilitazione sia avvenuta a settembre, alla cui domanda con allegati l’ufficio non rilascia mai ricevuta, è costata in tutto la bellezza di 650 euro tra versamenti e bolli. Ingenti spese ingiustificate a favore di caste-azienda, a cui non corrispondono degni ed utili servizi alle migliaia di iscritti. Oltretutto oneri non indifferenti per tutti i neo avvocati, che non hanno mai lavorato e hanno sopportato con sacrifici e privazioni ingenti spese per anni di studio. Consiglio dell’Ordine di Taranto che, come riportato dalla stampa sul caso Sarah Scazzi, apre un procedimento contro i suoi iscritti per sovraesposizione mediatica, accaparramento illecito di cliente e compravendita di atti ed interviste (Galoppa, Russo e Velletri) e nulla dice, invece, contro chi, avvocati e consulenti, si è macchiato delle stesse violazioni, ma che, venuto da lontano, pensa che Taranto e provincia sia terra di conquista professionale e tutto possa essere permesso. Figlio di famiglia indigente ed oppressa: il padre, Antonio Giangrande, perseguitato (abilitazione forense impedita da 12 anni; processi, senza condanna, di diffamazione a mezzo stampa per articoli mai scritti e di calunnia per denunce mai presentate in quanto proprio le denunce presentate sono regolarmente insabbiate; dibattimenti in cui il giudice è sempre ricusato per grave inimicizia perché denunciato). Perseguitato perché noto antagonista del sistema giudiziario e forense tarantino, in quanto combatte e rende note le ingiustizie e gli abusi in quel che viene definito “Il Foro dell’Ingiustizia”. (insabbiamenti; errori giudiziari noti: Morrone, Pedone, Sebai; magistrati inquisiti e arrestati). Perseguitato perché scrive e dice tutto quello che si tace.
¨ Sessione d’esame d’avvocato 2010-2011. Tutto come prima. Presidente di Commissione, Avv. Maurizio Villani, Principe del Foro di Lecce. Compresa la transumanza di candidati da un'aula all'altra per fare gruppo. Presente anche il Presidente della Commissione Centrale Avv. Antonio De Giorgi, contestualmente componente del Consiglio Nazionale Forense, in rappresentanza istituzionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del distretto della Corte di Appello di Lecce. Tutto verificabile dai siti web di riferimento. Dubbi e critica sui modi inopportuni di nomina. Testo del Decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, è convertito in legge con le modificazioni coordinate con la legge di conversione 18 Luglio 2003, n. 180: “Art. 1-bis: ….5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo. 6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine…”. Antonio De Giorgi è un simbolo del vecchio sistema ante riforma, ampiamente criticato tanto da riformarlo a causa della “Mala Gestio” dei Consiglieri dell’Ordine in ambito della loro attività come Commissari d’esame. Infatti Antonio De Giorgi è stato a fasi alterne fino al 2003 Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce e contestualmente Presidente di sottocommissioni di esame di quel Distretto. Oggi ci ritroviamo ancora Antonio De Giorgi, non più come Presidente di sottocommissione, ma addirittura come presidente della Commissione centrale. La norma prevede, come membro di commissione e sottocommissione, la nomina di avvocati, ma non di consiglieri dell’Ordine. Come intendere la carica di consigliere nazionale forense indicato dal Consiglio dell’Ordine di Lecce, se non la sua estensione istituzionale e, quindi, la sua incompatibilità alla nomina di Commissario d’esame. E quantunque ciò non sia vietato dalla legge, per la ratio della norma e per il buon senso sembra inopportuno che, come presidente di Commissione centrale e/o sottocommissione periferica d’esame, sia nominato dal Ministro della Giustizia non un avvocato designato dal Consiglio Nazionale Forense su proposta dei Consigli dell'Ordine, ma addirittura un membro dello stesso Consiglio Nazionale Forense che li designa. Come è inopportuno che sia nominato chi sia l’espressione del Consiglio di appartenenza e comunque che sia l’eredità di un sistema osteggiato. Insomma, qui ci stanno prendendo in giro: si esce dalla porta e si entra dalla finestra. Cosa può pensare un candidato che si sente dire dai presidenti Villani e De Giorgi, siamo 240 mila e ci sono quest’anno 23 mila domande, quindi ci dobbiamo regolare? Cosa può pensare Antonio Giangrande, il quale ha denunciato negli anni le sottocommissioni comprese quelle presiedute da Antonio De Giorgi (sottocommissioni a cui ha partecipato come candidato per ben 13 anni e che lo hanno bocciato in modo strumentale), e poi si accorge che il De Giorgi, dopo la riforma è stato designato ispettore ministeriale, e poi, addirittura, è diventato presidente della Commissione centrale? Cosa può pensare Antonio Giangrande, quando verifica che Antonio De Giorgi, presidente anche delle sottocommissioni denunciate, successivamente ha avuto rapporti istituzionali con tutte le commissioni d’esame sorteggiate, competenti a correggere i compiti di Lecce e quindi anche del Giangrande? "A pensare male, spesso si azzecca..." disse Giulio Andreotti. Si è presentato ricorso amministrativo evidenziando 8 vizi di nullità. Solo di spese e diritti: totale mille euro. Nonostante ciò il TAR di Lecce ha rigettato il ricorso del dr Antonio Giangrande. Nel procedimento 1240/2011, in cui si sono presentati ben 8 motivi di nullità dei giudizi (come in allegato), il TAR rigetta il ricorso del presente istante, riferendosi alla sentenza della Corte Costituzionale, oltre ad addurre, pretestuosamente, motivazioni estranee ai punti contestati (come si riscontra nella comparazione tra le conclusioni e il dispositivo in allegato). Lo stesso TAR, invece, ha disposto la misura cautelare per un ricorso di altro candidato che contestava un solo motivo, (procedimento 746/2009). Addirittura con ordinanza 990/2010 accoglieva l’istanza cautelare entrando nel merito dell’elaborato. Ordinanza annullata dal Consiglio di Stato, sez. IV, 22 febbraio 2011, n. 595. TENUTO CONTO CHE IN ITALIA NON VI E' GIUSTIZIA SI E' PRESENTATO RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI. Qui si rileva che la Corte di Cassazione, nonostante la fondatezza della pretesa, non ha disposto per motivi di Giustizia e di opportunità la rimessione dei processi dell’istante ai sensi dell’art. 45 ss. c.p.p.. Altresì qui si rileva che la Corte di Cassazione, sistematicamente, rigetta ogni istanza di rimessione da chiunque sia presentata e qualunque ne sia la motivazione. Inoltre qui si rileva che la Corte Costituzionale legittima per tutti i concorsi pubblici la violazione del principio della trasparenza. Trasparenza, da cui dedurre l’inosservanza delle norme sulla legalità, imparzialità ed efficienza.
¨ Sessione d’esame d’avvocato 2011-2012. Tutto come prima. Spero che sia l'ultima volta. Presidente di Commissione, Avv. Nicola Stefanizzo, Principe del Foro di Lecce. Foro competente alla correzione: Salerno. Dal sito web della Corte d’Appello di Lecce si vengono a sapere le statistiche dell'anno 2011: Totale Candidati iscritti 1277 di cui Maschi 533 Femmine 744. Invece le statistiche dell'anno 2010: Totale Candidati inscritti 1161 di cui Maschi 471 Femmine 690. Ammessi all'orale 304; non Ammessi dalla Commissione di Palermo 857 (74%). Si è presentata denuncia penale a tutte le procure presso le Corti d'Appello contro le anomalie di nomina della Commissione centrale d'esame, oltre che contro la Commissione di Palermo, in quanto questa ha dichiarato falsamente come corretti i compiti del Dr Antonio Giangrande, dando un 25 senza motivazione agli elaborati non corretti. Contestualmente si è denunciato il Tar di Lecce che ha rigettato il ricorso indicanti molteplici punti di nullità al giudizio dato ai medesimi compiti. Oltretutto motivi sostenuti da corposa giurisprudenza. Invece lo stesso Tar ha ritenuto ammissibili le istanze di altri ricorsi analoghi, per giunta valutando il merito degli stessi elaborati.